PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/11/2004

Credito di imposta art. 8 L. 388/2000 accertamenti dell'ufficio delle Entrate loro motivazioni

Quesito

Mi perdoni se abuso della sua competenza, ma ho bisogno di verificare se ho ben compreso tutto quello che ho trovato sul suo sito, tra i pareri e le monografie.Vorrei poter leggere il suo parere in merito ai seguenti casi nati dalla lettura delle motivazioni dei processi verbali di accesso esperiti dagli accertatori.

Lei, nella sua monografia ha scritto 'Tre anni di follia legislativa' e secondo la mia piccola esperienza personale, occorre aggiungere 'Seguiti da follia accertativa', perché i vari gruppi accertatori dello stesso Ufficio Entrate, non ha mai valutato allo stesso modo i costi sostenuti da vari contribuenti.

I casi che seguono sono tutti relativi ad investimenti avviati nel 2002, anteriormente alle modifiche del 07/07/2002

1) I lavori di ristrutturazione di un immobile adibito ad ufficio (i verbalizzanti scrivono: studio) non rientrano tra quelli agevolabili perché non hanno il requisito della novità, come da circolare 41 del 18/04/2001.
Tali lavori di ristrutturazione hanno consentito la realizzazione di uffici per ricevere i clienti, uffici divisi dagli uffici dove i dipendenti lavorano, con rifacimento degli impianti idrici, degli infissi e di un muro divisorio.

2) Lavori eseguiti non su beni immobili strumentali dell'impresa, ma su beni immobili facenti parte del patrimonio privato del contribuente, non hanno il requisito dell'inerenza.

3) Non è certa la data dell'avvio dell'investimento, ai sensi della circolare n. 32 del 03/06/2003, perché i registri contabili non fanno fede, i preventivi non fanno fede e gli acconti non sono stati pagati con assegni o bonifici (tutti questi documenti sono anteriori al 07/0/2002 mentre le fatture sono state prodotte a conclusione dei lavori ed hanno la data tra il 20 ed il 31 luglio 2002.

4) Non è spesa agevolabile il completo rifacimento della rete fognaria del campeggio (condizione necessaria per rinnovo della licenza), con il conseguente sostenimento di costi per opere di scavo, posa in opera di pavimentazione e relativi materiali, perché la società non è proprietaria del terreno, ma ha un contratto (il locatore è un privato) di locazione novennale iniziato 31/3/85 e sostituito nel 1995 con un contratto di locazione a quindi anni, rinnovabile.
Le spese sono da ritenersi relative non beni ammortizzabili ma spese pluriennali (risoluzione ministeriale n. 55 del 4/3/2002)

5) Analogamente al punto 4 (e qui viene scritto: Tenuto conto, anche le risposte date ai numerosi interpelli fatti all'Ufficio Fiscalità della Regione Campania) vengono esclusi costi documentati perché spese di ristrutturazione, quelle relative alla costruzione di scala interna che collega il negozio con il deposito, di porta in ferro esterna per la difesa dei locali di deposito, di costruzione di cella frigorifera, nonché rifacimento della pavimentazione.
Il bene immobile è in comodato d'uso gratuito non registrato, tra il padre ed i suoi figli che sono i soci (e che costituiscono il 100% della proprietà del Capitale) della società che ha chiesto il beneficio.

6) I verbalizzanti procedono al ricalcolo degli ammortamenti esposti nel CVS, includendo anche un bene ammortizzabile usato (autovettura uso promiscuo), senza neppure evidenziarlo nel contesto del verbale, perché non vi era alcun motivo di escluderlo.

Per brevità ho preferito inviare tutto in un unico quesito, spero di non aver sbagliato.

La ringrazio infinitamente per l'attenzione ed ancora grazie per il suo sito: unico ed insostituibile.

Parere

Premesso che sono perfettamente d'accordo con Lei sul fatto che ai tre anni di follia legislativa bisogna aggiungere quelli 'da follia accertativa', occorre rilevare, preliminarmente, che per la risoluzione dei vari quesiti è necessario partire dalle precise disposizioni di legge (art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 23/12/2000), indipendentemente da quelle che possono essere generiche interpretazioni amministrative.

Infatti, in base alla norma, per nuovi investimenti devono intendersi tutte le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli artt. 67 e 68 del vecchio Testo Unico delle II.DD. senza alcuna limitazione, ad eccezione dei costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio di cui alla tabella approvata con Decreto del Ministro delle Finanze 31/12/1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 02/02/1989, concernente i 'coefficienti di ammortamento', destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolate.

L'Agenzia delle Entrate, peraltro, con la circolare n. 41 del 18/04/2001 (punto 6.2.1), ha chiarito che costituiscono oggetto dell'agevolazione i beni materiali mobili ed immobili strumentali, destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'attività di impresa.

Deve ritenersi, inoltre, che l'agevolazione in parola riguardi non soltanto l'acquisto dei beni a titolo derivativo o a seguito di contratti di locazione finanziaria, ma anche la realizzazione degli stessi in appalto o in economia da parte del soggetto beneficiario.

Sono ricompresi nell'agevolazione il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione e l'ammodernamento di impianti esistenti, e quindi anche la realizzazione di impianti generici, realizzati con nuovi progetti, che costituiscano un bene autonomo rispetto al vecchio impianto e non rappresentino meri interventi di manutenzione di quelli preesistenti.

Gli investimenti in immobili strumentali per natura sono agevolabili solo se effettivamente destinati alla struttura produttiva dell'impresa, come definita al precedente paragrafo 6.1 della stessa circolare n. 41 del 16/04/2001.

Oltretutto, la stessa Agenzia delle Entrate, con la successiva circolare n. 38 del 09/05/2002 (punto 5), ha chiarito che è agevolabile anche la costruzione di una sala convegni, realizzata all'interno di un fabbricato preesistente, limitatamente ai costi sostenuti per le opere di adattamento della struttura nella misura in cui siano patrimonializzati e abbiano natura incrementativa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritengo immotivate le riprese fiscali che gli uffici delle entrate intendono fare nei casi da Lei prospettati ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6), anche alla luce di quanto precisato nella risoluzione n. 16/E del 28/01/2003.

Invece, per l'ipotesi di cui al n. 2), ritengo corretto il recupero fiscale in quanto il bene immobile non è destinato alla struttura produttiva, così come tassativamente previsto dalla legge.