PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/11/2004

Compravendita - rettifica valore

Quesito

Ancora una volta le rechiamo disturbo per sentire il suo parere autorevole che ci sostiene e guida nelle decisioni.

Ringraziandola fin da ora per il tempo dedicatoci e per la sua disponibilità, le chiediamo la bontà di non perdere mai la pazienza con tutti noi: GRAZIE.

Il quesito scaturisce da un accertamento valore di immobili, esposto in un atto di compravendita.

Il valore indicato nell'atto, viene rettificato con la seguente ed unica motivazione:
'Vendita di un immobile sito in .... via ... per i 2/3 dell'intero fabbricato in costruzione composto da .... mq ... e due box in costruzione, mq .. .

Il valore finale dichiarato al 17/11/2003 è stato rettificato da euro 48.000,00 a euro 109.962,00 in seguito a stima eseguita dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Per la determinazione del valore del fabbricato euro 65.815,00 (2/3) ed il valore dei 2 box in euro 43.77,00 (2/3) si è tenuto conto della costruzione, della consistenza, dei prezzi di mercato praticati nella zona per cespiti similari.'

Solo per inciso il valore indicato per i box è esposto in modo evidentemente errato, facendo la sottrazione dovrebbe essere pari a 44.147,00 (ma questo numero non aiuta a comprende quale sia stato l'errore materiale di esposizione del dato) (Segue la determinazione delle maggiori imposte e sanzioni).

Dovendo fare ricorso ritiene sufficiente, per un esito probabilmente favorevole al contribuente, fondare il ricorso sulla mancanza di motivazione?

Oppure ci consiglia di allegare anche documenti comprovati un valore diverso e quali possono essere realmente determinanti? (ci passi il termine 'determinanti', sappiamo che non c'è nulla di certo in un processo tributario).

Ancora: Grazie.

Parere

Nel redigere il ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale, è importante sollevare tutte le eccezioni sia di diritto che di merito in quanto i giudici devono pronunciarsi sulle specifiche richieste delle parti ed inoltre bisogna evitare di cadere nella preclusione di cui all'art. 57 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, che stabilisce il principio che nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.

Pertanto, Le consiglio di sollevare tutte le eccezioni di diritto e di merito necessarie a supportare le tesi difensive, allegando anche i documenti indispensabili per la soluzione della controversia, tenuto altresì conto che è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in sede di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546 cit..