PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/11/2004

Credito d'imposta - mancato rispetto dei limiti minimi di investimento

Quesito

Potreste per favore dirmi se posso usufruire del credito d'imposta malgrado avevo a sua volta presentato un preventivo di spesa di euro 42000 ed invece io ne ho speso solo 15500, Ve ne sarei veramente grado se mi risolveste questo problema.

Anticipatamente Vi ringrazio e Vi saluto cordialmente.

Parere

L'art. 62, comma 1, lett. f) e g), della legge n. 289 del 27/12/2002 prevede tassativamente che:

- le istanze rinnovate o quelle presentate per la prima volta dai soggetti che intendono effettuare investimenti a decorrere dal 1° gennaio 2003 devono esporre gli investimenti stessi e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi;

- in ogni caso, l'utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al venti e al trenta per cento, nell'anno di presentazione dell'istanza, e al sessanta e al settanta per cento, nell'anno successivo;

- qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte come sopra non risultino effettuate nei limiti previsti per ciascun anno, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

Oltretutto, la circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - n. 32/E del 03/06/2003, a pag. 34, conferma che il mancato rispetto dei limiti minimi di investimento determina la decadenza dall'agevolazione, per effetto della quale il contribuente non potrà presentare una nuova istanza nei dodici mesi successivi a quello in cui la decadenza stessa si è verificata.

Il momento in cui va verificata l'eventuale decadenza dall'agevolazione coincide, di norma, con la fine del periodo d'imposta; solo in quel momento, infatti, è dato conoscere l'entità degli investimenti realizzati nell'anno e, quindi, l'effettiva misura del credito maturato.

La decadenza comporta l'obbligo di restituire la parte di credito maturata ed utilizzata nell'anno in cui la decadenza stessa si è verificata.

Le somme da restituire devono essere maggiorate degli interessi del 5% annuo, dovuti ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602 del 29/09/1973, così come precisato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41/E del 18/04/2001, paragrafo 7 nonchè dalla mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).