PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

08/11/2004

Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

Quesito

Spettabile Studio Tributario, mi complimento per la vostra organizzazione, competenza, professionalità e vi porgo questo problema:

In data 13/09/2004 ho presentato un ricorso alla Agenzia delle Entrate di competenza contro un avviso di accertamento per imposte di registro, ipotecarie e catastali, successivamente in data 22/10/2004 ho presentato l'atto impugnato alla Commissione provinciale di competenza; in riferimento alla proroga estiva chiedo se il comportamento è corretto.

Ringrazio per l'attenzione.

Parere

E' pacificamente riconosciuto che, anche nel processo tributario, trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 07/10/1969 'Il decorso dei termini processuali è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo', come peraltro chiarito più volte dalla giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 7055 del 20/12/1982) e dallo stesso Ministero delle Finanze (circolare n. 98/E del 23/04/1996).

La sospensione opera, quindi, indistintamente con riferimento a tutti i termini processuali nel cui computo rientra astrattamente anche il periodo compreso tra il 1° agosto ed il 15 settembre; oltretutto, anche per la perfezione dell'accertamento con adesione, di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, si deve tenere conto della sospensione feriale, come correttamente rilevato dallo stesso Ministero delle Finanze con la risoluzione n. 159/E/173678 dell'11/11/1999.

Pertanto, nel caso da Lei prospettato , pur tenendo conto della sospensione feriale dei termini, la costituzione in giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 andava fatta entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi.