PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/11/2004

Rapporto tra condono tombale e crediti d'imposta

Quesito

Desiderei porle un quesito in merito al rapporto tra condono tombale e crediti d'imposta, ed in particolare sull'eventuale improcedibilità dell'attività di controllo dei crediti d'imposta nei confronti di un soggetto che si è avvalso del condono tombale.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 22/E del 28 aprile 2003 al paragrafo 6.2., sostiene la non applicabilità dell'effetto estintivo del condono tombale ex art. 9 della legge 289/2002 ai crediti d'imposta di cui agli art. 7 e 8 della legge 388/2000, poiché i crediti di imposta in questione 'sono commisurati a presupposti che non hanno alcuna relazione con la base imponibile'.

Tuttavia tale posizione non si basa su alcuna disposizione normativa.

Il comma 9 dell'art. 9 prevede infatti che la definizione automatica: 'rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni ed agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni'.

La norma fa quindi letteralmente riferimento alla 'liquidazione delle imposte' e non alla determinazione della base imponibile, come invece interpreta l'Agenzia nella circolare 22/E. La liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione è rappresentata in sostanza dal controllo di cui all'art. 36 bis del D.P.R. 600/73 e all'art. 54 bis del D.P.R. 633/72, che viene fatto espressamente salvo dallo stesso comma 9.

Inoltre si poterebbe affermare che il credito d'imposta in contestazione rientra tra le 'agevolazioni indicate dal contribuente in dichiarazione' non essendo possibile inquadrarlo oggettivamente in modo differente da un'agevolazione, ed esistendo l'obbligo della sua indicazione nel quadro RU della medesima.

E nel prosieguo dello stesso comma 9, viene poi specificato che 'La definizione automatica non modifica gli importi degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate..(omissis).... La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate'.

Nella norma si fa quindi espresso riferimento ai crediti d'imposta presenti in dichiarazione, senza alcuna distinzione dovuta al fatto che essi nascano o meno dall'eccedenza di un tributo specifico rispetto al dovuto.

Infine il comma 10 dell'art. 9 della legge 289/2002 stabilisce che: 'il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati di ogni accertamento tributario'.

Dal punto di vista sostanziale l'avviso di recupero utilizzato dagli uffici non ha natura dissimile da un normale avviso di accertamento, e quindi dovrebbe rientrare nella definizione di 'ogni accertamento tributario' in quanto viene usato non come un mero atto di riscossione per richiedere il pagamento di un tributo già dichiarato dal contribuente, ma per rettificare la sua posizione sostanziale (revocare il credito) e far sorgere una nuova pretesa tributaria.

Parere

In merito al quesito che mi ha posto, Le confermo la validità e legittimità dell'interpretazione da Lei opportunamente data alle normative in questione e ribadisco quanto più volte ho scritto sul tema, e cioè che in presenza di un condono tombale l'Ufficio fiscale non può assolutamente procedere al recupero del credito d'imposta per tutti i motivi giuridici da Lei ben esposti.