PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/11/2004

Il termine di decadenza - art. 17, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 - è applicabile anche alle imposte diverse da quelle sul reddito

Quesito

Sono stata socia amministratrice di una snc sciolta nel 1999.

Il 25/05/1999 l'altro socio aveva ricevuto avviso di accertamento induttivo x IVA anno 1993 per 28.439.370 lire (omessa presentazione dichiarazione) intestato alla società.

A tale accertamento non e stato proposto ricorso (personalmente non ne sapevo nulla).

In data 22/10/2004 mi viene notificata cartella esattoriale perl'accertamento di cui sopra, in qualità di socio liquidatore.

1) La presente cartella e stata redatta unicamente in lire;
2) Non riporta la data in cui il ruolo e stato reso definitivo;
A una verifica presso l'esattoria comunale, mi sembra di capire che questa cartella e stata stampata nel 2001, ma e stata notificata nel 2004.

Mi chiedevo:
E' possibile che mi venga richiesta un importo IVA per l'anno 1993?
Non esiste prescrizione o l'accertamento ha interrotto i termini?
Che l'accertamento induttivo alla società notificato all'altro socio, valga anche per me?
Che per tale accertamento del 22/05/1999 venga richiesto solo oggi il pagamento?
Non ci sono dei termini?
Quali responsabilità ho io in qualità di liquidatrice?
Sono costretta a pagarla?

La ringrazio anticipatamente.

Parere

Nel caso da Lei prospettato, occorre innanzitutto stabilire se l'avviso di accertamento è stato correttamente notificato alla società e ciò lo si può determinare solo con la consultazione degli atti presso l'ufficio fiscale competente.

E' logico, quindi, che qualora la notifica dell'avviso di accertamento non sia stata legalmente eseguita nei confronti della società, Lei può contestare la cartella esattoriale oggi ricevuta che, in quanto primo atto, determina la decadenza dell'azione accertatrice per il decorso dei termini.

Inoltre, deve tenere conto che, ultimamente, la Corte di Cassazione - Sez. Trib.- con la sentenza n. 12587 del 08/07/2004 ha ribadito il principio che il termine di decadenza di cui all'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 602/1973 è applicabile anche alle imposte diverse da quelle sul reddito, quale l'IVA, come nel caso da Lei prospettato.

Quindi, stando alle notizie da Lei date, se l'avviso di accertamento si è reso definitivo nel 1999 per mancata impugnazione, l'iscrizione a ruolo doveva essere fatta a pena di decadenza entro il 31/12/2000 e, secondo me, nello stesso termine doveva procedersi anche alla notifica.

Di conseguenza, ci sono, almeno stando alle notizie da Lei riportate, tutti i requisiti per contestare l'illegittima iscrizione a ruolo.