PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

12/11/2004

Credito d'imposta L.388/2000 art. 8 - anno di maturazione del credito

Quesito

Potrebbe rispondere a questa domanda relativa al credito d'imposta L.388/2000 art. 8?

Per anno di maturazione del credito bisogna intendere l'anno in cui inizia l'investimento, l'anno in cui questo è ultimato o ancora l'anno in cui stiamo effettuando la compensazione?

La ringrazio anticipatamente.

Parere

La problematica relativa alla maturazione ed all'utilizzo del credito d'imposta investimenti è sostanzialmente sorta a seguito dell'entrata in vigore della specifica normativa di cui all'art. 62 della legge n. 289 del 27/12/2002 nonchè del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 agosto 2003 (pubblicato nella G.U. n. 185 dell'11 agosto 2003), con il quale, per il solo anno 2003, la misura massima per la ripresa dell'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti realizzati sino alla data del 31/12/2002 è elevata dal 10% al 49%.

A tal proposito, per rispondere specificamente al Suo quesito, Le faccio presente che , sempre alla luce delle succitate normative, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la Circolare n. 32/E del 03 giugno 2003 (pagg. 23 e 24), ha chiarito che l'utilizzazione dei crediti d'imposta indicati nella comunicazione è possibile solo se il credito stesso è maturato, cioè solo se l'investimento da cui esso scaturisce risulta realizzato, secondo le consuete regole di cui all'art. 75 del TUIR (oggi art. 109 del nuovo TUIR, cioè D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 modificato, a far data dall'01/01/2004, dal D.Lgs. n. 344 del 12/12/2003).

Così, per esempio, per un soggetto che ha indicato nella comunicazione un investimento da realizzare tramite contratto di appalto per il quale siano previsti stati di avanzamento lavori (SAL), il limite massimo di utilizzo sarà calcolato, per ciascun anno, sull'intero credito spettante fino al 31/12/2006, ma l'effettiva utilizzazione in compensazione potrà avvenire solo nei limiti della quota maturata a seguito dell'accettazione dei predetti SAL.

Nell'ipotesi in cui gli investimenti effettivamente realizzati in un anno diano diritto ad un credito d'imposta minore, il beneficiario potrà utilizzare la differenza nell'anno successivo, a condizione, ovviamente, che tale parte di credito sia maturata, cioè corrisponda ad investimenti effettivamente realizzati.

Infine, oltre che segnalarLe la mia monografia sul tema dei crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004), La informo che Venerdì 03 dicembre c.a. presso l'Hotel President di Lecce si terrà per tutta la giornata un convegno sulle problematiche dei crediti d'imposta, organizzato dall'Assindustria di Lecce, cui parteciperanno anche i funzionari della Direzione Regionale della Puglia; il suddetto convegno, la cui partecipazione è gratuita, sarà l'occasione per fare il punto della situazione nonchè per sollecitare l'Amministrazione Finanziaria a correggere alcune rigide interpretazioni nonchè per stimolare il mondo politico alle necessarie correzioni legislative per evitare il marasma ed il disorientamento che i crediti d'imposta stanno creando tra gli imprenditori ed i professionisti.