PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

20/11/2004

Notificazione degli atti processuali all'estero - parte I

Quesito

Egregio Collega (mi permetto di chiamarla così anche se sono ... solo un praticante abilitato - per il momento!):
sono pervenuto al Suo indirizzo tramite l'interessantissimo 'quadro sinottico' degli adempimenti per le notifiche degli atti amministrativi, reso disponibile sul Web dal Suo Studio.

Grazie per il servizio che così rendete alla professione.

Spero mi possa dare suggerimenti - o riferimenti normativi - per risolvere il seguente problema che devo attualmente affrontare.

Quando ed in che modo si raggiunge la presunzione legale di 'avvenuta notifica' per un atto recettizio (nella specie: la notifica di formale diffida ad adempiere, preliminare al ricorso per D.I. per recupero crediti) da notificare ad una società avente sede nel territorio della repubblica di Germania?

In altri termini: quale è l' equivalente - nel territorio di uno Stato estero (UE in particolare) - della 'compiuta giacenza' dell'avviso presso l'Albo pretorio del comune di residenza, che perfeziona la presunzione legale nel territorio italiano, rendendo procedibile il ricorso giudiziale?
(Nel mio caso, la Raccomandata con AR a tal fine inviata alla sede della società in questione è tornata al mittente con l'indicazione 'NON RECLAMATA' dopo circa 10 gg. dall'invio).

Spero che il quesito sia posto in termini corretti, e La ringazio fin d'ora per l' aiuto che mi potrà dare.

Vicenza

Parere

Egregio collega (e ciò Ti sia di buon augurio), in risposta al quesito da Te proposto, Ti preciso quanto segue.

Giova sottolineare che la notificazione degli atti processuali all'estero è espressamente disciplinata dall'articolo 142 c.p.c..

La normativa de qua stabilisce, infatti, che la notifica deve essere eseguita secondo le seguenti formalità:
1) spedizione di una copia al destinatario mediante lettera raccomandata;
2) consegna di un'altra copia al P.M., il quale si occuperà a sua volta di trasmetterla al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro al destinatario;
3) a seguito delle modifiche operate dal Codice della Privacy, non è più, invece, necessaria l'affissione di una copia dell'atto da notificare all'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.

La notifica si considera perfezionata quando sono state compiute tutte e tre le formalità previste, ma è efficace nei confronti del destinatario solo dopo venti giorni dal compimento di tali formalità (art.143, ultimo comma, c.p.c.).

E' opportuno ricordare, inoltre, che con Regolamento (CE) n.1348/2000, emanato dal Consiglio in data 29 maggio 2000, è stata disciplinata ex novo la materia delle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali civili e commerciali negli Stati membri.