PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/11/2004

Accertamento Plusvalenza per cessione a seguito affitto d'azienda

Quesito

Nel complimentarmi come sempre per l'eccellante Servizio pubblico offerto, mi pregio di richiedere un pare circa il seguente caso.

L'Agenzia delle Entrate (Modena) ha notificato un accertamento ad una Snc, imputandole una plusvalenza per una cessione d'azienda avvenuta verso una srl nel 2000.

La suddetta cessione è avvenuta al termine di un contratto di affitto d'azienda con patto di riscatto, iniziato nel 1996. Quindi, il valore di cessione era stato prestabilito fin dalla stipula del contratto di affitto d'azienda. Inoltre, nel contratto di affitto era stato inserito che i canoni erano a titolo di attrezature, macchinari ed avviamento dell'azienda affittata.

Il valore preso dall'Agenzia per la cessione d'azienda scaturisce da un avviso di rettifica emesso da altro ufficio locale (Prato) ai fini dell'imposta di registro e imputato interamente ad avviamento. Detto avviso di rettifica fu definito nel 2003 ai sensi dell'art 15 L.289/02 (Sanatoria pre-Liti).

Detto valore è dato dalla media dei redditi degli ultimi tre anni precedenti la Locazione (1993-1994-1995) e nemmeno come da prassi consolidata (Dpr 460/96) la media dei tre anni precedenti la cessione.

L'Agenzia delle entrate di Modena può prendere il valore di un atto definito con uno strumento definitorio come l'art.15?

Detta Agenzia può prendere il valore di un accertamento ai fini del registro e imputarlo direttamente a Plusvalenza?

Si può presumere che con il Suo comportamento l'Agenzia abbia di fatto presupposto che la cessione sia avvenuta nel 1996?
E l'agenzia può prendere a base per il calcolo del valore di una cessione i redditi di 5.6 e 7 anni precedenti la cessione stessa???

Parere

L'Ufficio, procedendo con il metodo da Lei indicato, ha rinunciato alla sua tipica funzione di valutazione critica ed autonoma degli elementi della pretesa tributaria, limitandosi ad attribuire valore di prova, senza alcuna precisa analisi, esclusivamente al maggior valore ai fini del registro, in quanto tale valore non è di per sé idoneo a provare la plusvalenza.

L'eventuale definizione agevolativa del valore di un cespite non può assolutamente essere presa a base di un accertamento ai fini di un altro tipo d'imposta, come le imposte dirette nell'ipotesi da Lei prospettata.

Si fa presente, altresì, che i principi relativi alla determinazione del valore di un'azienda, che viene trasferita, sono diversi a seconda che si verta in materia di imposte sui redditi o in materia di imposta di registro.

Mentre, nel primo caso, la plusvalenza va determinata con riferimento alla differenza fra il prezzo di cessione ed il costo fiscalmente riconosciuto dell'azienda (ex art. 54 D.P.R. n. 917 del 22.12.1986 - ora art. 86, come modificato dall'01.01.2004 dal D. Lgs. 12.12.2003, n. 344), nel secondo caso, il riferimento va fatto esclusivamente al valore venale in comune commercio (art. 52, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986).