PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/11/2004

Sentenza Commissione Tributaria Vibo Valentia - parte II

Quesito

In riferimento alla mia precedente richiesta del 18/11/2004 (parere: Sentenza Commissione Tributaria Vibo Valentia - parte I), ringraziandola per la disponibilità ed al fine di approfondire l'argomento, Le invio allegato file della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale al fine di rendere disponibile l'intera motivazione per un'eventuale impugnazione in Commissione Regionale.

Le auguro che il convegno di Lecce sia proficuo al fine di approfondire le controverse tematiche sul credito d'imposta, cordiali saluti.

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Parere

Non sono assolutamente d'accordo con le conclusioni cui è pervenuta la Commissione Tributaria di Vibo Valentia con la sentenza allegata.

Occorre, infatti, premettere che l'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 stabilisce che le Commissioni Tributarie possono richiedere apposite perizie soltanto quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità.

La suddetta ipotesi non può certo configurarsi nel caso da Lei prospettato, essendo, invece, sufficiente, secondo me, un semplice atto notorio per documentare i fatti come realmente si sono svolti.

A tal proposito, inoltre, occorre precisare che anche le magistrature superiori riconoscono la legittimità e l'ingresso nel processo tributario degli atti notori.

Infatti:

- già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 21/01/2000, pubblicata in G.U. n. 4 del 26/01/2000, ha chiarito che nell'esercizio del proprio diritto di difesa non solo il contribuente può contestare la veriticità delle dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione Finanziaria nella fase procedimentale, ma, soprattutto, qualora il giudice tributario non ritenga che l'accertamento sia adeguatamente sorretto da mezzi di prova potrà e dovrà far uso degli ampi poteri inquisitori riconosciutogli dall'art. 7, comma 1, cit., rinnovando ed eventualmente integrando, secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialità, l'attività di istruttoria svolta dall'ufficio; e non è dubbio che, in presenza di una specifica richiesta di parte, le ragioni del mancato esercizio di tale potere - dovere restino soggette al generale sindacato di congruità e sufficienza della motivazine proprio delle decisioni giurisdizionali;

- anche la Corte di Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza n. 4269 del 25/03/2002, ha riconosciuto validità all'atto notorio, dando così concreta attuazione ai principi del giusto processo tributario come riformulati nel nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, da me peraltro ripresi nel mio libro 'Per un giusto processo tributario', che può interamente scaricare dal mio sito (Per un giusto processo tributario);

- inoltre, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4423 del 26/03/2003 ha precisato che (se è vero che nel processo tributario non sono ammesse le testimonianze, è però anche vero che la giurisprudenza ammette pacificamente che possono essere introdotte nel giudizio dichiarazioni extraprocessuali, come gli atti notori, e non vi è motivo, specie in un sistema processuale fondato sulla parità delle parti, per limitare simile rilevanza alle sole dichiarazioni rese all'ufficio finanziario o alla guardia di finanza (in tal senso, si rinvia all'interessante articolo di Ubaldo Perrucci in Bollettino Tributario d'informazioni n. 17 del 2004 pagg. 1215 e 1216);

- infine, la Commissione Tributaria di Verbania, sez. prima, con l'ordinanza del 16/05/2000 (in Bollettino Tributario d'informazione n. 1/2001, pag. 63), ha confermato il principio che la Commissione Tributaria può sempre convocare avanti a sè i terzi per ottenere informazioni e chiarimenti sulle fatture e sulle presunte operazioni sottostanti.

Ritengo, pertanto, opportuno che Lei proponga immediato appello alla competente Commissione Tributaria Regionale, eccependo l'illegittima tesi dei giudici di merito e supportando le Sue richieste con la produzione di atti notori, ammissibili anche in secondo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 cit..

A tal proposito, come potrà leggere anche sul mio sito, Le confermo che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.

Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.