PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/12/2004

Cartella di pagamento dell'imposta INVIM

Quesito

Egr. Avv., Le vorrei chiedere un parere in merito ad una cartella di pagamento dell'imposta INVIM, notificata lo scorso ottobre.

Nel 1984 acquistai un bene, che fra l'altro ho venduto nel 2002.

Il venditore dal quale acquistai il bene non pagò l'imposta INVIM e per di più fu dichiarato fallito. Il Ministero delle Finanze nel 1988 comunicò l'ingiunzione di pagamento al curatore fallimentare.

Nel 1988 sul bene da me acquistato fu trascritto un pignoramento a favore del M.F..

L'avv. che all'epoca mi seguiva propose opposizione all'esecuzione innanzi all'A.G.O.; in primo grado l'opposizione fu accolta e fu ordinata la cancellazione del pignoramento, effettuata dal Conservatore nel dicembre 2001, sulla base della sentenza di primo grado.

La sentenza fu appellata dal M.F. e la Corte di Appello di Lecce accolse l'appello, dichiarando il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., con sentenza divenuta definitiva nel novembre 2002.

Ad ottobre 2004 mi è stata notificata la cartella di pagamento per INVIM del 1984.

La cartella esattoriale, n.ruolo 2004/**- visto esecutivo 26/8/2004, riporta come informazioni aggiuntive:'responsabile imposta INVIM ex art.28 D.P.R.643/72 - Liquidazione a seguito sentenza della Corte di Appello di Lecce'.

Le chiedo:

1) è applicabile al caso de quo l'art.17 lett.c) D.P.R.602/73, secondo cui l'iscrizione a ruolo sarebbe dovuta avvenire entro il 31/12/2003, poiché la sentenza è divenuta definitiva a novembre 2002, mentre l'iscrizione a ruolo è avvenuta ad agosto 2004?

2) essendo stato cancellato il pignoramento sul bene acquistato, il M.F. può ancora chiedere il pagamento dell'INVIM ex art. 28 D.P.R. 643/72?

3)non essendo più proprietaria dell'immobile, perchè venduto nel 2002, io non dovrei più rispondere per il debito del primo venditore, poichè trattasi di garanzia reale sul bene?

Certa di avere delucidazioni in merito al caso esposto, La ringrazio vivamente e Le faccio Le mie congratulazioni per il suo sito, che è di grande aiuto per tutti coloro che hanno problemi di tibutario.

Provincia di Brindisi

Parere

Nel caso da Lei prospettato, secondo me, è applicabile l'art. 17, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 602 del 29/09/1973, come sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall'art. 6, D.Lgs. n. 46 del 26/02/1999, nel senso che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo o la sentenza è passata in giudicato.

La suddetta normativa è applicabile anche alle imposte indirette, come precisato dalla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 6256 del 18 aprile 2003, che ha stabilito che l'Ufficio dell'Amministrazione Finanziaria che non abbia provveduto all'iscrizione ed alla consegna dei ruoli entro il termine quadriennale previsto per gli accertamenti IVA (art. 57, D.P.R. n. 633/1972) incorre, rispetto alla riscossione del tributo preteso, nella decadenza per l'iscrizione a ruolo ai sensi del succitato art. 17 D.P.R. n. 602/1973, senza poter invocare il termine di prescrizione ordinario decennale (art. 2946 c.c.), in presenza di una normativa così armonizzata.

Il suddetto principio è stato ribadito sempre dalla Corte di Cassazione - Sezione Tributaria- con la sentenza n. 12587 del 08 luglio 2004.

Inoltre, Le segnalo l'ultima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 21409/2004, in IlSole24Ore di sabato 20 novembre 2004, pag. 24) che ha stabilito il corretto principio per cui, sempre entro il termine di decadenza di cui al succitato art. 17, i ruoli formati non solo vanno consegnati al concessionario ma anche notificati al contribuente.

Infine, come potrà leggere anche sul mio sito, La informo che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.

Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.

La ringrazio per i complimenti che ha voluto farmi per il sito.