PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/12/2004

Rimborso IVA infrannuale - annuale

Quesito

Vorrei conoscere quali sono le conseguenze della presentazione di una istanza di rimborso iva annuale o infrannuale prima del 1 febbraio 2005 - nel caso di rimborso infrannuale - prima del termine del trimestre di riferimento.

L'agenzia delle entrate potrebbe rigettare l'istanza?

Provincia di Palermo

Parere

In tema di esecuzione dei rimborsi IVA, occorre precisare che:

- la particolare procedura di cui all'art. 38-bis D.P.R. n. 633 del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, oltre a prevedere i termini perentori per la richiesta di rimborso, stabilisce che sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 2,75% annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi 15 giorni;

- la particolare procedura di rimborso infrannuale, invece, è prevista dall'art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633 cit. nonchè dall'art. 8, comma 2, D.P.R. n. 542 del 14/10/1999, come modificato dall'art. 2 D.P.R. n. 126 del 16/04/2003; in sostanza, i rimborsi infrannuali devono essere richiesti entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, mediante presentazione di un'apposita richiesta all'Ufficio territorialmente competente (come da modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'08 settembre 2004). Oltretutto, per una generale disamina sulle richieste di rimborsi IVA, si rinvia all'articolo di Cristina Lami e Rocco Sisci in Guida Normativa del Sole24Ore di mercoledì 22 settembre 2004 n. 172 nonchè alle risposte ai quesiti pubblicati su Guida Normativa del Sole24Ore di giovedì 28 ottobre 2004 n. 197.

Inoltre, la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 5496 dell'08 aprile 2003 ha stabilito che in caso di rimborso infrannuale dell'IVA, gli interessi, decorrenti dopo il giorno 20 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari, si arresteranno alla data della disposizione di pagamento del competente Ufficio, riprendendo a decorrere dopo il sessantesimo giorno dall'apposita comunicazione al concessionario gestore del conto fiscale.

In sostanza, secondo me, nel caso da Lei prospettato, la presentazione anticipata della domanda di rimborso IVA non determina il rigetto della stessa, perchè la legge succitata prevede il termine massimo di decadenza ma non certo quello minimo.

Di conseguenza, la domanda stessa conserva la sua efficacia, anche se per il decorso degli interessi si deve tenere conto del momento iniziale di decorrenza tassativamente previsto dalla legge succitata, con tutte le conseguenze sopra esposte.

Inoltre, Le segnalo, per un caso quasi analogo, la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 16477 del 20 agosto 2004, in Bollettino Tributario d'informazioni n. 21 del 15/11/2004, pagg. 1587-1590.

Infine, a puro titolo informativo, come potrà leggere anche sul mio sito, Le comunico che il giorno 03 dicembre c.a., presso l'Hotel President di Lecce, organizzato dall'Assindustria di Lecce, si svolgerà un convegno con ingresso gratuito su tutte le problematiche dei crediti d'imposta (occupazione ed investimenti) dalle ore 9 alle ore 18, con le risposte ai quesiti.

Al convegno, oltre al sottoscritto, parteciperà anche, in qualità di relatore, il Dott. Antonello Silvestri della Direzione Regionale della Puglia di Bari; insieme a lui ed al Dott. Sacrestano del Sole24Ore, cercheremo di dare le risposte alle varie problematiche sul tema.