Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
10/12/2004
Prescrizione diritto alla restituzione del credito IVA
Quesito
Prima di tutto vorei ringraziarLa per la chiarezza con cui ha esposto, nella relazione da lei tenuta ieri presso l'Hotel President, relativamente alle problematiche dei crediti di imposta.
Inoltre, considerata la fiducia e la stima che ho per lei, maturate nel corso degli anni, partecipando in qualità di consulente del lavoro, a molti suoi convegni, usufruendo della disponibilità che La contraddistingue, vorrei porle il seguente quesito:
Un contribuente, ha ceduto la propria attività commerciale nel corso del 1999.
Dal modello UNICO/2000, è scaturito un credito IVA, che, indicato nell'apposito quadro, non è stato però chiesto a rimborso in quell'anno nè mai utilizzato in compensazione.
Inoltre, non è stato mai riportato nelle dichiarazioni successive, in quanto, il soggetto, avendo cessato la partita IVA, ERA ESONERATO dalla presentazione.
Nel 2004, invece, ha presentato istanza di rimborso del credito all'Agenzia delle entrate, di Casarano, attraverso il concessionario per riscossione.
Ma, l'agenzia delle entrate, dopo gli accertamenti di rito, ha sì riconosciuto l'esistenza del credito, ma ha comunque comunicato un provvedimento di diniego, in quanto, secondo l'art. 21 c. 2 del d.lgs. n. 546 del 31.12.92, il credito IVA, SE NON RIPORTATO NELLE SUCCESSIVE DICHIARAZIONI, PUO' ESSERE RICHIESTO ENTRO DUE ANNI DAL GIORNO IN CUI SI SIA VERIFICATO IL PRESUPPOSTO PER LA RESTITUZIONE.
Le chiedo, il diritto alla restituzione, del credito IVA, non si prescrive nel termine di dieci anni così come previsto dall'art. 2946 del codice civile?
La ringrazio anticipatamente per il tempo che vorrà dedicarmi e la saluto cordialmente.
Parere
La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con la sentenza n. 16477 del 20/08/2004 (in Bollettino Tributario n. 21 del 2004, pagg. 1587-1590), ha stabilito il principio che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'eccedenza IVA a credito non può essere recuperata dal contribuente attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo, ma solamente con la richiesta di rimborso la quale va peraltro presentata entro il termine biennale di decadenza di cui all'art. 16 del DPR n. 636 del 26/10/1972 (ed ora di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992), rispettato il quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione dalla formazione del silenzio-rifiuto alla scadenza del termine dei novanta giorni.
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.