PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

15/12/2004

Credito d'imposta - bene strumentale affidato temporaneamente ad altri soggetti per lavori specifici

Quesito

Una società mia assistita, con unità produttiva ubicata nei territori agevolati, ha per oggetto l'esercizio dell'attività di produzione di pali per l'illuminazione e di elementi artistici per l'arredo urbano (lampioni, lanterne, panchine, mensole, ecc. ecc.)

Per la produzione dei suddetti beni vengono acquistati macchinari ed attrezzature; nello specifico del quesito i beni strumentali interessati sono gli 'STAMPI'.

Questi ultimi, per la preparazione di alcuni elementi specifici dei beni in produzione, vengono trasferiti temporaneamente presso fonderie.

Al termine della fase di fusione grezza, vengono riconsegnati.

Si precisa che, per gli stretti vincoli contrattuali che intercorrono, le fonderie (depositarie degli stampi) non possono in alcun caso GESTIRE o DESTINARE ad usi diversi le suddette attrezzature, poiché le stesse riportano anche disegni, loghi, marchi e insegne della società depositaria.

Secondo lei, Avv. Villani, nel caso specifico, l'affidamento temporaneo degli 'stampi' alle fonderie, può considerarsi connesso e funzionale al complesso ciclo produttivo della Società depositaria e proprietaria?

Ed ancora, gli 'stampi' possono essere considerati 'destinati a strutture produttive diverse' come previsto dalla normativa antielusiva sul credito d'imposta?

Si ringrazia.

Parere

L'art. 8, commi 2 e 7, della Legge n. 388 del 23/12/2000 prevede che i beni strumentali nuovi siano 'destinati' a strutture produttive già esistenti o che vengano impiantate nelle aree territoriali agevolate e che, come disposizione antielusiva, gli stessi beni non siano 'destinati' a strutture produttive 'diverse' da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, pena la rideterminazione del credito d'imposta.

E' chiaro, quindi, dal tenore letterale della norma e dalla volontà del legislatore stesso (art. 12 delle Preleggi al Codice Civile), che l'utilizzo del bene strumentale non deve essere destinato ad una struttura produttiva diversa da quella che ha dato origine all'agevolazione.

Nel caso specifico da Lei prospettato, secondo me, la suddetta ipotesi antielusiva non si è assolutamente verificata perchè il bene strumentale (stampi) è rimasto nella struttura produttiva dell'azienda e solo momentaneamente e per motivi prettamente organizzativi (mancanza della fonderia) è stato consegnato ad altri soggetti per lavori specifici che non potevano essere fatti dall'azienda Sua cliente.

In sostanza, il momentaneo passaggio del bene strumentale alla fonderia non realizza assolutamente la 'destinazione' permanente del bene stesso ad una struttura produttiva diversa, tant'è vero che lo stesso bene, una volta adattato alle esigenze aziendali del richiedente, viene restituito allo stesso che lo utilizza per la produzione del proprio prodotto finito (connessione funzionale all'attività dell'azienda).

In definitiva, quindi, secondo me, l'azienda Sua assistita ha diritto all'utilizzo del credito d'imposta.