PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

Possibilità o meno di beneficiare del credito di imposta nel caso in cui il contribuente decida successivamente di variare il progetto originario

Quesito

Una Società Cooperativa, in data 16 febbraio 2004 presentava istanza per l'attribuzione del credito di imposta di cui all'art. 69 della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Per un investimento netto di euro 80.000,00 e credito d'imposta per euro 40.000,00.

In data 11/04/2004 il centro operativo di Pescara accoglieva l'istanza per l'attribuzione del credito d'imposta di Euro 40.000,00 a fronte di investimenti di Euro 80.000,00.

Considerato che all'atto della presentazione dell'istanza si procedeva alla compilazione del quadro 'B' sezione I Tipologia dell'investimento, strutturato in questo modo.
- Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili per Euro 50.000,00
- Nuove macchine e attrezzature per Euro 25.000,00
- Spese generali fino ad un massimo del 12% delle spese di Euro 50.000,00.

Considerato che la Società fino ad oggi ha provveduto ad effettuare l'investimento solo per l'acquisto di nuove macchine ed attrezzature, non potendo effettuare l'investimento relativo alla costruzione, acquisizione o miglioramento dei beni immobili, si desidera conoscere se è possibile utilizzare il restante credito d'imposta concesso per l'acquisizione di nuove macchine ed attrezzature.

Parere

Preliminarmente, occorre precisare l'evoluzione normativa in tema di credito d'imposta investimenti in agricoltura; infatti:
- l'art. 11 della legge n. 178 dell'08/08/2002 ha, in un primo momento, disciplinato le modalità di utilizzo del credito d'imposta sopra citato, stabilendo, al comma 6, che 'Per quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'articolo 10';
- il suddetto articolo 11 è stato modificato dall'art. 69 della legge n. 289 del 27/12/2002, per il periodo dall'01/01/2003 al 07/05/2004, stabilendo, tra le altre modifiche, che la richiesta del contributo ha validità annuale;
- il suddetto art. 69, successivamente, è stato modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 102 del 29/03/2004, in vigore dall'08/05/2004.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 30/01/2003 (in G.U. n. 40 del 18/02/2003), in sede di approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per nuovi investimenti in agricoltura, dopo aver chiarito che le imprese agricole di cui al succitato art. 11, e successive modifiche ed integrazioni, devono utilizzare il modello ITS/A, ha precisato che il quadro B del succitato modello deve contenere i dati riepilogativi dell'investimento da realizzare e del relativo credito di imposta richiesto, nonché l'indicazione dei regimi di aiuto in base ai quali gli investimenti sono ritenuti ammissibili all'agevolazione.

Oltretutto, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con la circolare n. 38 del 10/07/2003, dopo aver precisato che possono beneficiare dell'agevolazione anche altri soggetti che sono equiparati dalla legge agli imprenditori agricoli, come le società cooperative, ad una precisa istanza circa la possibilità o meno di beneficiare del credito di imposta nel caso in cui il contribuente, in relazione ad un programma di investimenti per il quale è stato emesso un esito positivo da parte dell'ente incaricato ed è stata accolta l'istanza da parte dell'Agenzia delle Entrate, decida successivamente di variare il progetto originario, risponde positivamente, con alcune precisazioni.

Infatti, sempre secondo l'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che, nel caso in cui il contribuente abbia operato in base ad una procedura di modifica del programma originario con preventiva ed apposita domanda di variante all'ente incaricato, lo stesso contribuente non decade dal diritto al credito di imposta già accordato dall'Agenzia delle Entrate, in sede di accoglimento dell'istanza, a condizione che:
- si dia inizio agli investimenti come da variante solo successivamente all'approvazione della variante stessa da parte dell'ente incaricato;
- tale avvio degli investimenti sia comunque effettuato nel termine previsto di sei mesi dall'accoglimento dell'istanza presentata all'Agenzia delle Entrate;
- comunque, nel caso in cui dalla variante derivasse un credito di imposta superiore a quello già accordato dall'Agenzia, per esempio per effetto di una diversa tipologia di beni costituenti l'investimento, il beneficio stesso continua ad essere fruibile nei limiti dell'ammontare concesso in origine.

Per quanto, invece, riguarda il credito di imposta investimenti (art. 8 della legge n. 388/2000), ultimamente, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 102/E del 30/07/2004 ha precisato che i modelli di istanza di ammissione, in vigore dal 2003 (ITS per le nuove istanze, RTS per le istanze rinnovate) anche al fine di evitare che le istanze siano inviate al solo fine di vincolare i fondi disponibili, cioè senza che le stesse siano, in concreto, collegate ad un predefinito progetto di investimento, prevedono, senza alcuna possibilità di modifica successiva, che il contribuente indichi, barrando le relative caselle nella sezione I nei predetti modelli, le tipologie di beni che costituiscono l'investimento da realizzare; tale accortezza è necessaria proprio al fine di evitare che le risorse finanziarie siano attribuite a soggetti che, al momento di invio delle istanze, indichino investimenti diversi da quelli che, sulla base di successive scelte imprenditoriali, saranno realizzati, trasformando, di fatto, un contributo specificamente concesso per determinati investimenti in un generico incremento della capacità finanziaria dell'impresa.

Invece, sempre l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - con la precedente risoluzione n. 101/E del 30/07/2004, ha riconosciuto la possibilità di localizzare l'investimento nelle aree svantaggiate in un comune diverso rispetto a quello indicato nell'istanza originaria, ferma restando l'identità dei massimali di aiuto previsti nell'area territoriale indicata nell'istanza ed in quella in cui l'investimento è concretamente realizzato, qualora si verifichi un evento o un fatto sopravvenuto non direttamente ed unicamente riferibile alla mera volontà del contribuente.

In definitiva, per rispondere allo specifico parere richiesto, ritengo che sia possibile utilizzare il restante credito d'imposta concesso per l'acquisizione di nuove macchine ed attrezzature, logicamente nel limite massimo quantitativo indicato nell'originaria istanza, perché tutta la normativa sopra citata non esclude tassativamente tale possibilità, tanto è vero che nel modello ITS/A si fa riferimento ad una generica tipologia di investimento, ed anche perché, indirettamente, la stessa Agenzia delle Entrate, con le succitate circolare n. 38 del 10/07/2003 e risoluzione n. 101/E del 30/07/2004, consente una diversificazione dell'investimento stesso.

Non è, invece, condivisibile la rigida interpretazione contenuta nella succitata risoluzione n. 102/E del 30/07/2004 sia perché in contrasto con la precedente risoluzione n. 101/E del 30/07/2004 sia perché altre forme di agevolazione, come la legge n. 488/1992, consentono, entro precisi limiti, la diversificazione dell'investimento da realizzare rispetto al piano progettuale iniziale, soprattutto se intervengono nuove scelte imprenditoriali giustificate da contingenti situazioni economiche o finanziarie dell'azienda richiedente.

In sostanza, secondo me, non bisogna eccessivamente penalizzare l'imprenditore nel programma degli investimenti, perché, una volta rispettato il limite quantitativo per il quale il contributo originario è stato concesso, la diversificazione dell'investimento stesso, soprattutto in assenza di una precisa disposizione legislativa, non può e non deve compromettere l'utilizzo del credito d'imposta investimenti in agricoltura.