PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

Credito d'imposta - autocarro acquistato con fattura datata il 2 luglio 2002 e immatricolato successivamente all'8 luglio 2002

Quesito

Gentilissimo Avv.to l'Agenzia delle entrate revoca un credito d'imposta su un'autocarro c/proprio inferioere a 35qli in quanto anche se acquistato con fattura datata il 2 luglio 2002 e stato immatricolato successivamente all'8 luglio 2002.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32 del 03/06/2003 chiarisce che data da tener presente per l'applicazione del credito è quella di avvio dell'investimento del credito d'imposta.

A parere dello scrivente il credito compete con riferimento alla normativa ante 8/7/2002.

Gradirei un suo parere sul comportamento da tenere per difendersi dalle pretese dell'Agenzia delle Entrate.

Ringraziandola anticipatamente colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Prov. Vibo Valentia

Parere

E' importante chiarire il principio che per stabilire se un'operazione commerciale è stata eseguita o meno prima dell'08 luglio 2002 bisogna fare esclusivo riferimento all'art. 75, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 109, comma 2, lett. a), con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003, a partire dall'01/01/2004), come peraltro ha più volte chiarito l'Agenzia delle Entrate con le varie circolari in merito e come ho precisato nella mia monografia sui crediti d'imposta, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).

Pertanto, nel caso da Lei prospettato, occorre fare riferimento soltanto alla data di consegna del bene mobile, quale unica condizione per garantire l'effettività dell'investimento e, quindi, l'esatta individuazione del termine a partire dal quale l'investimento stesso può essere considerato agevolabile.

E', infatti, opportuno precisare che la Corte di Cassazione, Sez. Trib., con la sentenza n. 11604 dell'11/09/2001 ha espressamente affermato l'evidenza della 'natura derogatoria' dell'art. 75 (ora art. 109) del TUIR, rispetto al principio civilistico della normale efficacia reale del contratto di compravendita, in ragione della prevalente esigenza di certezza della componente reddituale rispetto alla normativa civilistica (a tal proposito, La rinvio all'intessante articolo di Valerio Ficari 'L'ambito temporale dei benefici a favore degli investimenti nelle aree svantaggiate', in Corriere Tributario IPSOA n. 46/2004, pagg. 3615-3621).

In definitiva, nel caso da Lei prospettato è applicabile la normativa ante 08 luglio 2002, essendo ininfluente la data dell'immatricolazione.