Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
21/12/2004
Soltanto il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Pescara può procedere alla revoca parziale o totale del credito d'imposta occupazione
Quesito
In premessa volevo complimentarmi con Lei per le esaustive risposte.
Vado subito alla questione che mi interessa:
Nel 1998 ho inviato all'ufficio imposte di Pescara richiesta di credito di imposta ai sensi della legge 449 del 27/12/1997 art.4 per l'assunzione di un dipendente (dirigo un'azienda artigiana di trasporti pubblici) lo stesso ufficio mi ha concesso il credito di imposta pari a 6 milioni.
Nel mese di ottobre 2004 l'ufficio delle entrate di Reggio Calabria mi ha notificato richiesta di recupero del credito motivando una indebito uso del predetto credito.
Nella richiesta oltre alla somma del credito sono state aggiunte le somme relative a sanzioni ed interessi.
Le chiedo, è legittima tale richiesta, se prima l'ufficio di Pescara mi autorizza, può successivamente richiedermi il rimborso aggravandolo di sanzioni ed interessi.
Rimango in attesa del Suo illutre parere, ringraziandola anticipatamente.
Prov. Reggio Calabria.
Parere
Per quanto riguarda il credito d'imposta occupazione previsto e disciplinato dall'art. 4 della Legge n. 449 del 27/12/1997, il D.M. n. 311 del 03/08/1998 (in G.U. n. 199 del 27/08/1998) ha disciplinato compiutamente il regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della succitata Legge n. 449/1997.
In particolare, l'art. 5 del succitato D.M. n. 311 (in vigore dall'11 settembre 1998) stabilisce che per il riconoscimento del credito d'imposta le piccole e medie imprese dovevano presentare la richiesta entro 30 giorni dall'assunzione del dipendente mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Pescara.
L'art. 6 del succitato D.M. stabilisce che entro 30 giorni dal ricevimento delle richieste il Centro di Servizio, previa verifica della completezza e della regolarità delle stesse, accerta la sussistenza delle disponibilità finanziarie entro le quali è ammissibile il riconoscimento del credito d'imposta, dandone comunicazione alle imprese richiedenti mediante raccomandata con avviso di ricevimento; dalla data di ricevimento della comunicazione le imprese utilizzano il credito d'imposta per i versamenti delle imposte, con le modalità previste dall'art. 4 del succitato regolamento.
Infine, ed è l'aspetto più importante che riguarda il caso da Lei segnalato, l'art. 8 del succitato D.M. n. 311 disciplina tassativamente la revoca dei benefici e l'applicazione delle sanzioni.
In particolare, soltanto il Centro di Servizio delle Imposte Dirette e Indirette di Pescara può procedere alla revoca parziale o totale del credito d'imposta occupazione e contro il suddetto atto è proponibile ricorso alla competente Commissione Tributaria, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dello stesso.
Soltanto quando si è reso definitivo il provvedimento di revoca l'Agenzia delle Entrate può procedere al recupero delle somme versate in meno, oltre gli interessi e le sanzioni, con uno specifico e diverso atto da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre dell'anno successivo in cui si è reso definitivo il provvedimento di revoca, ai sensi e per gli effetti del succitato art. 8, ultimo comma, D.M. n. 311 del 03/08/1998.
Pertanto, se l'Ufficio delle Entrate di Reggio Calabria non rispetta scrupolosamente e tassativamente il regolamento di cui sopra, l'intera procedura di recupero del credito d'imposta occupazione è, secondo me, totalmente illegittima, come peraltro ho più volte segnalato nella mia monografia sul tema, che può interamente scaricare dal mio sito (Monografia sui crediti d'imposta aggiornata al 03 maggio 2004).
Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.