PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

21/12/2004

Oneri deducibili dal reddito complessivo - nozione di abitazione principale

Quesito

Gentile Avv. Villani, sono una studentessa e avrei urgente bisogno di un' informazione in vista dell' esame di Scienza delle Finanze.

Se in un esercizio in cui devo calcolare l'Irpef, il contribuente ha solo redditi da lavoro dipendente e redditi di capitale ma ha la deduzione per l'abitazione principale, questa devo calcolarla nel reddito complessivo o devo soltanto sottrarla dal reddito imponibile?

La prego di rispondermi il più presto possibile, ne va della mia carriera universitaria!!!!!!

Cordiali saluti

Prov. Perugia

Parere

Nel caso da Lei prospettato, in verità non molto chiaro e preciso, è applicabile l'art. 10, comma 3-bis, D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (oggi art. 10, comma 3-bis, con le modifiche apportate dall'01/01/2004 dal D. Lgs. n. 344 del 12/12/2003), che tassativamente dispone, come onere deducibile dal reddito complessivo:
'Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare'.

In merito alla suddetta disposizione, intervenuta a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 388 del 23/12/2000, il Ministero delle Finanze, con la Circolare n. 247/E/219191 del 29/12/1999, Dipartimento Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso, ha chiarito, per quanto riguarda la nozione di abitazione principale, che per essa si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente; è consentito usufruire della deduzione anche quando il fabbricato costituisce la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente stesso.

Infine, con la Risoluzione Ministeriale n. 13/E/1999/219971 dell'11 febbraio 2000 del Dipartimento Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso, il Ministero delle Finanze ha ulteriormente chiarito che nel caso in questione siamo in presenza di un onere deducibile dal reddito complessivo.

Con la speranza che la presente risposta Le consenta di prendere il 30 e lode sperato, Le auguro felici e serene feste natalizie e Le porgo distinti saluti.