PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/01/2005

Recupero IVA fatture a ditte fallite - parte I

Quesito

Egr. Dott. Villani, come sempre in casi di particolare titubanza io mi rivolgo a lei.

I quesiti sono due:

1. Una ditta individuale con sede legale nel Sud Italia ha acquistato un camion nel 2002, anteriormente all' 8/7, e ha usufruito del credito d'imposta ai sensi dell'art.8 l.388/00.
E' un artigiano, lavora nel campo delle ristrutturazioni edilizie.
In effetti questo imprenditore, conservando la sede legale nel suo paese di origine, ha ottenuto commesse di lavoro in Liguria e ha lavorato prevalentemente in quella regione.
Secondo lei ha comunque diritto al credito d'imposta?

2. Una societą che produce calcestruzzo ha fornito materiali per importi elevati a delle ditte che in seguito sono fallite.
Le relative procedure legali non hanno dato esiti positivi perchč le ditte non erano intestatarie di nulla, senza scendere in tanti particolari.
In seguito al fallimento la societą ha scaricato dalle tasse le somme non riscosse come perdite ormai definitive.
Si potrebbe recuperarne anche l'IVA e come si dovrebbe procedere nel caso affermativo.

La ringrazio anticipatamente per i suoi preziosi pareri.

Parere

Gentile Sig.ra, in merito ai due quesiti posti, Le preciso quanto segue.

1) Nel caso da Lei segnalato, secondo me, la ditta individuale ha usufruito legittimamente del credito d'imposta avendo la sede nel Sud Italia, indipendentemente dallo svolgimento di commesse in Liguria.

2) Per quanto riguarda l'IVA, la lett. c) - bis del comma 1 dell'art. 2 del D.L. 31/12/1996 n. 669, introdotta dalla legge di conversione 28/02/1997 n. 30, a sua volta modificata dall'art. 13-bis del D.L. 28/03/1997 n. 79 introdotta dalla legge di conversione 28/05/1997 n. 140 (in G.U. n. 123 del 29/05/1997), ha previsto per il cedente del bene o per il prestatore del servizio di operare la variazione in diminuzione dell'imposta o dell'imponibile ai sensi dell'art. 26, comma secondo, DPR n. 633 del 26/10/1972, limitatamente al mancato pagamento dell'IVA relativa, nel caso di insolvenza del debitore a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose.

La suddetta disposizione risponde, quindi, ad esigenze equitative ed č volta a consentire al cedente del bene o prestatore del servizio di recuperare attraverso il meccanismo della variazione in diminuzione in conseguenza dell'insolvenza del debitore dell'infruttuositą dell'azione esecutiva, sia essa individuale che collettiva, esperita nei confronti dello stesso debitore, l'imposta versata anticipatamente all'Erario.

L'operativitą di questa disposizione č condizionata al presupposto che per l'operazione posta in essere sia stata emessa e registrata la relativa fattura.