PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/01/2005

Credito d'imposta - istanza di rinnovo

Quesito

Egregio Avvocato, le giungano i miei migliori auguri di buon anno.

La disturbo per porle dei quesiti in merito al mod. RTS da presentare entro il 20/01/2005.

Nel 2004 la società ha presentato il mod.ITS con il quale l'investimento netto d euro 4.990.000 è stato così pianificato:
Primo ANNO euro 998.000
Secondo ANNO euro 1.996.000
Terzo ANNO euro 1.996.000

Orbene, avendo ricevuto il diniego per insufficienza di fondi, la società ha preferito posticipare l'avvio dell'investimento nel 2005, lasciando invariati sia la tipologia che l'ammontare dello stesso.

Mi chiedo se, nel caso specifico, è possibile posticiparne l'avvio?

Inoltre, le istruzioni per la compilazione del mod. RTS nella sezione del quadro B prevedono che '...i soggetti che presenteranno l'istanza di rinnovo nel 2005 dovranno pianificare l'investimento con riferimento solamente al 1° e al 2° anno....'

Allora, quali importi devo indicare al rigo B1 in corrispondenza dell'anno I° e II°.

Nel ringraziarla anticipatamente, porgo i più cordiali saluti.

Prov. Catania.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Per la presentazione del Mod. RTS bisogna rispettare le tassative condizioni previste dall'art. 62, comma 1, lett. d), della Legge n. 289 del 27/12/2002.

In sostanza, i contribuenti che rinnovano l'istanza devono esporre un importo relativo all'investimento non superiore a quello indicato nell'istanza non accolta nonchè gli altri dati di cui alla medesima istanza, integrati con gli ulteriori elementi stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate previsto dalla precedente lett. a) della succitata Legge n. 289/2002.

Rispettate tali perentorie e tassative condizioni, i suddetti contribuenti conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 102/E del 30 luglio 2004, ha ribadito la perentorietà di quanto indicato nei modelli di prenotazione del bonus, tale per cui la scelta di una differente tipologia di beni, invece di quella originariamente indicata, additerebbe un mero impegno di risorse finanziarie da parte dell'istante, sanzionabile con l'esclusione dei beni.

Tale conclusione, inaspettatamente rigida, impone al compilatore delle istanze di fare riferimento a un progetto già discusso e ben definito al momento dell'invio (si rinvia all'articolo di Amedeo e Alessandro Sacrestano, in Guida Normativa del Sole24Ore n. 173 di giovedì 23 settembre 2004).

In ogni caso, la stessa Agenzia delle Entrate, con la successiva Risoluzione n. 137/E del 16/11/2004, ha precisato che nell'istanza di rinnovo il contribuente può anche ridimensionare l'importo dell'investimento, omettendo alcuni investimenti precedentemente indicati, purchè non ne inserisca altri appartenenti a tipologie diverse da quelle indicate nell'istanza originaria, nonchè in tutte quelle eventualmente presentate nei successivi periodi d'imposta e non accolte per insufficienza di fondi (si rinvia all'articolo di Alessandro Sacrestano, in Guida Normativa del Sole24Ore n. 224 di martedì 14 dicembre 2004 nonchè all'articolo di Guido Berardo e Vito Dulcamare, in Corriere tributario IPSOA n. 1/2005, pagg. 78-81).

Distinti saluti