PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/01/2005

Istanza per credito di imposta RTS - parte I

Quesito

Egregio avvocato, sono qui a complimentarmi per la Sua rubrica, che trovo assai analitica e precisa, e ad approfittare della Sua competenza per avere un chiarimento sulla giustezza dell'operato dell'Ufficio.

Espongo il caso.

Nell'anno 2004, una srl presenta l'istanza RTS, che viene accolta.

Dopo qualche mese, riceve un'ulteriore comunicazione da parte dell'AdE con la quale si comunica l'avvenuto esaurimento dei fondi, e quindi il divieto di utilizzare il credito, che tra l'altro la srl non aveva ancora utilizzato per nulla.

Giorno 3/1/2005, la stessa società ripresenta l'istanza RTS, nel tentativo di riottenere il credito 'revocato' l'anno precedente, ma l'istanza viene scartata (cito la motivazione ufficiale) '..in quanto presentata a fronte di un'istanza per la quale non è ancora intervenuto il provvedimento di diniego del Centro Operativo di Pescara oppure c'è già stato il provvedimento di assenso..'.

Le chiedo:
- è corretto il motivo di scarto?
La situazione del contribuente rientra in uno dei due casi?
A me sembra di no.
Non è vero, infatti, nè che 'non è ancora intervenuto il provvedimento di diniego', in quanto esso è inervenuto (come esposto sopra), nè che 'c'è già stato il provvedimento di assenso', stante che comunque esso è poi stato revocato;
- in ogni caso, cosa arebbe dovuto fare il contriuyete per cercare di ottenere nuovamente il credto di imposta, se non ripresetare l'istanza come ha fatto?

Nel ringraziarLa per l'opinione che vorrà darmi, colgo l'occasione per formularLe i più sinceri auguri di Buon Anno.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Innanzitutto, occorre precisare che l'art. 62, comma primo, lett. d), della Legge n. 289 del 27/12/2002 prevede tassativamente l'invio del Mod. RTS, per il rinnovo dell'istanza, soltanto per i contribuenti che in precedenza non hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie.

Oltretutto, anche a seguito del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30/01/2003 (G.U. n. 40 del 18/02/2003), in sede di approvazione dello stesso Mod. RTS, è stato chiarito che soltanto i soggetti che non abbiano ottenuto l'accoglimento dell'istanza presentata nell'anno precedente, per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, qualora intendano conseguire il contributo, debbono rinnovare l'istanza esponendo un importo di investimento non superiore a quello indicato nell'istanza originaria, unitamente agli altri dati stabiliti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale è approvato il modello di istanza stesso.

A tal proposito, La rinvio all'articolo di Tonino Morina in Il Sole24Ore del 22 dicembre 2004 n. 352, pag. 23, dove si afferma che nel 2004 sono state bocciate tutte le nuove istanze presentate per gli investimenti nelle aree svantaggiate, per cui nessun contributo è stato concesso alle 18.631 imprese che hanno presentato il Mod. ITS, perchè i fondi erano esauriti per spesare le richieste dell'anno precedente.

Premesso quanto sopra esposto, per il caso da Lei segnalato rilevo indubbiamente un comportamento illegittimo e contraddittorio da parte del Centro Operativo di Pescara perchè delle due l'una:
- o la precedente istanza, presentata nell'anno 2004 ed accolta, deve a tutti gli effetti considerarsi tuttora valida, in quanto la comunicazione dell'avvenuto esaurimento dei fondi non può certo essere considerata causa di revoca; di conseguenza, ritengo assurdo il rigetto della seconda istanza in quanto questa non certo annulla la prima ed in ogni caso il diritto al credito permane;
- oppure, se la precedente istanza deve considerarsi caducata, non si riesce a capire per quali motivi la seconda viene rigettata.

In definitiva, Le consiglio di proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale eccependo la illegittimità, contraddittorietà e mancanza di motivazione del nuovo provvedimento di rigetto.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, auguro anche a Lei un felice e sereno anno 2005.