PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/01/2005

Credito d'imposta nuove assunzioni - il dipendente compiva 25 anni dopo un mese dall'assunzione

Quesito

In fase di verifica di credito d'imposta nuove assunzioni ad un mio cliente è stata chiesta la restituzione del credito per mancanza di requisiti (il dipendente compiva 25 anni dopo un mese dall'assunzione).

La cliente mi cita in tribunale chiedendomi la restituzione di quanto recuperatogli dall'Agenzia dell'Entrate.

Come posso difendermi?

Prov. Latina

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La confusa normativa dei crediti d'imposta sia occupazione che investimenti sta creando gravi problemi non solo alle imprese ma anche ai professionisti, come nel caso da Lei prospettato.

Sono anni che tramite i miei scritti sto sollecitando il mondo politico, soprattutto meridionale, ad attivarsi non solo per modificare la legge ma, soprattutto, almeno per correggere evidenti discrasie normative che creeranno in futuro notevole contenzioso, non solo di natura tributaria.

Purtroppo, però, sino ad oggi nulla si è mosso, anche per un mancato intervento deciso da parte di tutti gli ordini professionali interessati al problema.

In ogni caso, la speranza è l'ultima a morire e mi auguro che nei prossimi mesi il legislatore senta la necessità di intervenire, anche in vista del prossimo decreto che il Governo intende adottare per rilanciare la competitività delle imprese, oggi compromessa anche a causa dell'assurda normativa sui crediti d'imposta.

In particolare, poi, per quanto riguarda la Sua specifica richiesta, Le posso far presente che, secondo la mia interpretazione, il mancato compimento dei 25 anni (art. 7, comma 5, lett. a), della Legge n. 388 del 23/12/2000) può far perdere il credito d'imposta limitatamente ad un mese, come da Lei segnalato, ma non può certo compromettere l'intero utilizzo del credito stesso.

Certo, questa è una mia interpretazione, che ritengo corretta anche alla luce della volontà del legislatore (art. 12 delle Preleggi al codice civile), ma senz'altro non sarà condivisa dall'Amministrazione Finanziaria, a meno che non intervenga, come da me più volte auspicato, un'interpretazione autentica che impedisca sul nascere il futuro contenzioso.

Con la speranza che possa risolvere positivamente la Sua controversia, Le porgo distinti saluti.