PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/01/2005

La procedura del fermo amministrativo è stata sospesa per l'agenzia delle entrate ma non per il comune ed altri enti previdenziali

Quesito

Ho un dubbio sulla possibilità del concessionario di poter iscrivere ipoteca su immobili per iscrizioni a ruolo derivanti da tributi comunali (ici, tassa rifiuti, multe ecc.) detti tributi non potevano essere oggetto di condono fiscale (salvo eventuali delibere del comune), la procedura del fermo amministrativo è stata sospesa per l'agenzia delle entrate ma non per il comune ed altri enti previdenziali, da ricerche in rete ho rilevato che i crediti dei comuni per tributi di loro spettanza non hanno alcuna forma di privilegio sugli immobili, ma hanno invece il privilegio generale su beni mobili ai sensi dell'art. 2752, ultimo comma del codice civile.

Lei cosa pensa a proposito?

La ringrazio ancora per il Suo preziosissimo sito e per il tempo dedicatomi, cordiali saluti

Parere

Gentile Ragioniera, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Occorre, innanzitutto, tener presente la seguente specifica normativa in materia di riscossione.

1) L'art. 49, comma 1, D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 prevede tassativamente che per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo. Di conseguenza, alla luce della suddetta chiara e specifica normativa, il concessionario non può promuovere alcuna azione cautelare o conservativa.

Soltanto a far data dall'01/01/2005, a seguito delle modifiche intervenute con la Finanziaria 2005 (art. 1, comma 415, della Legge n. 311 del 30/12/2004, in G.U. del 31/12/2004 - S.O. n. 192), il suddetto art. 49, comma primo, è stato modificato con l'aggiunta delle seguenti parole:
'Il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore'.

La suddetta modifica, però, riguarda le azioni che il concessionario potrà adottare soltanto a far data dall'01 gennaio 2005.

La suddetta disposizione, peraltro, è applicabile anche per i tributi locali, come per esempio disposto dall'art. 72, comma 5, D. Lgs. n. 507 del 15/11/1993, dove in tema di TARSU si richiamano per la riscossione le disposizioni del D.P.R. n. 602/1973 nonchè quelle contenute nel D.P.R. n. 43 del 28/01/1988.

2) Per quanto riguarda il fermo amministrativo, Le confermo l'attuale sospensione dell'istituto; inoltre, ultimamente, il Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza n. 7181 del 24/09/2004 ha precisato che la competenza è della Commissione Tributaria e non del Tar (in GT - Rivista di Giurisprudenza Tributaria IPSOA - n. 1/2005, pagg. 19-20).

3) Invece, solo per le sanzioni e non anche per i tributi, è prevista l'ipoteca ed il sequestro conservativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma primo, D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997, applicabile anche alle violazioni delle norme in materia di tributi locali, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 473 del 18/12/1997.

Per iscrivere l'ipoteca, però, bisogna presentare un'istanza motivata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale e rispettare, a pena di inammissibilità dell'intera procedura, le specifiche regole disposte dall'art. 22 D.P.R. n. 472 cit..

Distinti saluti