PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/01/2005

Fattibilità e 'sicurezza' nella costituzione di fondo patrimoniale

Quesito

Egr.Dottore, prego farmi conoscere il suo pensiero circa la fattibilità e 'sicurezza' nella costituzione di fondo patrimoniale (artt.167-171 c.c.).

Ringrazio e cordialmente saluto.

Prov. Lucca.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Indubbiamente, l'istituto giuridico del fondo patrimoniale, previsto e disciplinato dagli artt. 167-171 c.c., è un ottimo mezzo giuridico per tutelare i propri beni.

In particolare, l'art. 170 c.c. stabilisce tassativamente che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo così modificato dalla Legge n. 151 del 19/05/1975).

A tal proposito, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell'art. 170 c.c., soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari; l'accertamento relativo alla riconducibilità dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., sentenza n. 11683 del 18/09/2001).

Inoltre, la Corte di Cassazione non limita il divieto di esecuzione formale ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo.

Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando, in questo caso, la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cass., sentenza n. 3251 del 19/04/1996).

Infine, Le faccio presente, che, ai fini fiscali, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è soggetto all'imposta nella misura fissa; in tal senso:
- Circolare n. 221/E/2000/245357 del 30/11/2000 del Dipartimento Entrate, Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso;
- Corte di Cassazione, Sezione tributaria, sentenza n. 8162 del 06/06/2002 e n. 8289 del 26/05/2003.

Distinti saluti.