PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/02/2005

Incompatibilità tra la carica di revisore dei conti del comune e quella di sindaco di una s.p.a. partecipata dallo stesso - parte I

Quesito

Egr.Dottore, voglia pazientare se ancora mi rivolgo a Lei per un quesito comune a tanti colleghi.

Un soggetto che ricopre la carica di Revisore dei Conti in un Comune può rivestire la carica di sindaco effettivo in una s.p.a. nella quale l'Ente locale partecipa con il 3%?

Non esiste alcuna clausola statutaria che consenta all'Ente qualche tipo di controllo.

Quanto sopra alla luce delle incompatibilità previste dall'art.236 del D.Lgs 267/2000.

Ringrazio vivamente con i migliori saluti.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Il terzo comma dell'articolo 236 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) prevede l'incompatibilità tra l'attività di revisore e l'assunzione di incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo o vigilanza dell'ente stesso.

A tale fine si precisa che il concetto di controllo, come previsto dall'articolo 2359 del c.c., può anche prescindere dall'esistenza di una partecipazione maggioritaria al capitale sociale e che, più ampiamente, sussiste una situazione di ' controllo ' o di ' vigilanza ' quando:
- l'ente pubblico dispone della maggioranza di voti che possono essere esercitati nell'assemblea ordinaria dell'altro ente giuridico;
- l'ente pubblico dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria dell'altro ente giuridico;
- l'ente pubblico esercita un'influenza dominante sull'altro ente giuridico in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Inoltre, per controllo e vigilanza si intendono anche quelle forme di verifica che l'ente esercita in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di statuto.

La semplice partecipazione da parte dell'ente pubblico nell'altro ente giuridico non è, quindi, l'unica condizione necessaria e sufficiente a determinare situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, ma l'elemento discriminante è costituito dal verificarsi di situazioni di controllo o di vigilanza.

Anche secondo la Corte di Cassazione, il concetto di vigilanza comprende 'ogni forma di ingerenza o di controllo del comune nell'attività dell'ente controllato, senza la necessità che la vigilanza si esplichi nelle forme più penetranti dell'annullamento o dell'approvazione degli atti del medesimo'.

In definitiva, in base a quanto previsto dall'art. 236, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 cit., sussiste incompatibilità tra la carica di revisore dei conti del comune e quella di sindaco di una s.p.a. partecipata dallo stesso, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Distinti saluti