PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

06/02/2005

La Circolare n. 32/E del 03/06/03 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce tutte le problematiche in tema di rinnovo delle istanze non accolte

Quesito

Gentile Dott.Villani, dopo la seconda istanza di rinnovo ho ottenuto l'accoglimento del credito di imposta per investimenti aree svantaggiate.

Poichè l'investimento è già stato effettuato nel 2003, dopo la presentazione della prima istanza, le chiedo il suo parere in merito alle seguenti questioni:
1) Nel rielaborare il conteggio dell'investimento netto, e di conseguenza del credito spettante, devo tener conto di ammortamente e dismissioni del 2003?
2) Per l'utilizzo dovrò usare il codice tributo istituito per i ctrediti maturati nel 2003 e quello per il credito maturato nel 2005?
3) Il limiti minimi e massimi di utilizzo si riferiscono agli anni 2005-2006-2007 e non 2003-2004-2005, vero?

La ringrazio se vorrà esprimere il suo parere in merito a quanto da me esposto e le porgo cordiali saluti.

Prov. Bari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso, innanzitutto, che il caso da Lei prospettato rientra nell'ipotesi disciplinata dall'art. 62, comma 1, lettere d), f) e g) della Legge n. 289 del 27/12/2002.

In particolare, per la soluzione dei quesiti da Lei prospettati La rinvio alla Circolare n. 32/E del 03 giugno 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, che al punto 6, pagine 26-27-28-29 e 30, chiarisce tutte le problematiche in tema di rinnovo delle istanze non accolte.

Distinti saluti