PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/02/2005

Unico non trasmesso

Quesito

Premesso che la sua gentilezza non ha limiti, ciò si evince dal suo sito, Le chiedo come posso risolvere un caso di mancata trasmissione telematica.

Dell' unico 2000 dal quale emergeva un credito e compensato nell'anno successivo.

Nessun dialogo con l'Agenzia Entrate di Vittoria per risolvere il problema.

Premetto che le imposte sono state regolarmente assolte nei termini con mod. F24.

L'Ufficio ha disconosciuto il credito IVA compensato considerando omessa a tutti gli effetti la dichiarazione;
ha scritto a ruolo il recupero dell'imposta ai sensi dell'art 36 bis e 52 bis per la quale è stato presentato ricorso;
lo studio ha provveduto, entro i 4 anni, ed esattamente in data 30.12.2004 ha trasmettere l'unico 2000 accollandosi ogni responsabilità;

Quali motivazioni, in sede di contenzioso possiamo addurre per il riconoscimento del credito IVA della dichiarazione omessa, o se esiste uno spiraglio per salvare tale omissione.

Che la ditta ha presentato condono tombale ai sensi della legge 289/2002 art.9 senza sanare tale omissione in quanto ancora disconoscevamo il problema.

Oggi mi rendo conto quale grande responsabilità pende sulle nostre spalle ed è chiaro che per correttezza professionale non posso penalizzare Il mio cliente.

In attesa la ringrazio e cordialmente saluto.

Sarà vostra cura fare conoscere quanto di sua competenza.

Parere

Egr. Dottore, in merito al delicato problema che mi ha posto, Le posso soltanto segnalare la recente sentenza della Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - n. 16477 del 20/08/2004 (in Bollettino Tributario n. 21 del 2004, pagg. 1587 - 1590) che ha precisato che, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale, l'eccedenza iva a credito non può essere recuperata dal contribuente attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo d'imposta successivo ma solamente con la richiesta di rimborso la quale va peraltro presentata entro il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992, rispettato il quale inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione dalla formazione del silenzio-rifiuto (alla scadenza del termine di novanta giorni).

La suddetta sentenza, però, non mi trova assolutamente d'accordo anche perchè la norma non prevede, nell'ipotesi di omessa dichiarazione IVA, la perdita del credito, se non a determinate condizioni, come peraltro era stato correttamente statuito dalla stessa Corte di Cassazione con le sentenze n. 1204 del 04/02/2000, n. 1029 del 28/01/2002 e n. 3904 del 26/02/2004, in Bollettino Tributario del 2004 pagg. 716 e segg..

Distinti saluti