PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/02/2005

Possibilità di impugnare delibera Giunta Comunale per l'elevazione dell'aliquota I.C.I. in sede di Commissioni Tributarie – parte III

Quesito

Gentile avv.Maurizio Villani la ringrazio per la gentile e competente risposta alla mia richiesta di informazione in merito alla delbera della Giunta Comunale anzichè del Consiglio Comunale aumento aliquote I.C.I. (parere: Possibilità di impugnare delibera Giunta Comunale per l'elevazione dell'aliquota I.C.I. in sede di Commissioni Tributarie – parte II), le giustifico il motivo per cui è avvenuta e cioè che ho reperito con il motore di ricerca www.google.it parole chiave I.C.I. competenza Giunta Comunale, al sito www.commercialistatelematico.com, la di seguito e-mail (ILLEGITTIMA L'ALIQUOTA ICI), che se ritiene fornirmi un suo parere è bene, altrimenti la considero una procedura del tutto superata in funzione di quanto Lei ha saputo comunicarmi, non ritengo che possa inoltrare un ricorso al giudice per motivi strettamente personali e cioè di risiedere dove è assurdo vivere senza lavoro e senza pensione, la distanza chilometrica di 844 Km non consente neppure l'inversione della residenza ai fini anagrafici poichè si va incontro a grossissimi problemi che possono far cessare anzitempo la vita lavorativa ed anche perchè la scadenza dei 60 girni dalla pubblicazione della delibera è ormai prossima, è il 20 Febbraio 2005.

ILLEGITTIMA L'ALIQUOTA ICI
DELIBERATA DALLA GIUNTA ANZICHE' DAL CONSIGLIO COMUNALE

Comuni bocciati sugli aumenti delle aliquote Ici deliberati dalla Giunta anziché dal Consiglio Comunale.
Bocciature che potrebbero comportare il rimborso delle maggiori somme pagate dai cittadini, insieme ad una valanga di ricorsi.

Il problema della legittimità dell'aliquota Ici determinata con delibera della Giunta Comunale invece del Consiglio Comunale rischia di diventare un boomerang per i Comuni.
Infatti, se dovesse affermarsi presso le Commissioni Tributarie l'indirizzo a favore dei contribuenti, i Comuni potrebbero dovere fare i conti con una valanga di ricorsi e istanze che metterebbero a serio repentaglio l'equilibrio delle loro casse.

Il problema

L'origine del problema è contenuta nell'articolo 6 del decreto istitutivo dell'imposta, Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, il quale dispone che 'L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.
Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille,...........'.

La pronunzia del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, con due decisioni della V Sezione, la n. 424 del 30 aprile 1997, e la n. 135 del 2 febbraio 1996 ha evidenziato che la norma sull'Ici deve essere interpretata alla luce di un'altra norma, quale l'articolo 32 lettera g), della Legge dell' 8 giugno 1990, n. 142 ('Ordinamento delle autonomie locali'), che, nell'elencare gli atti e le materie di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, alla lettera g) prevede 'l'istituzione e l'ordinamento dei tributi', ivi compresa quindi l'aliquota Ici.
Il Consiglio di Stato ricorda infatti che la riserva di legge per le norme di diritto sostanziale, quali quelle per la determinazione del tributo, è sancita dalla stessa Costituzione, all'articolo 23.
E così come a livello di Stato è il Parlamento l'organo investito della sovranità popolare atto a legiferare in materia tributaria, allo stesso modo non può che essere, a livello comunale, il Consiglio a decidere sugli aspetti sostanziali del tributo, e non la Giunta, che è un organo esecutivo.
Solo in casi eccezionali l'organo consultivo può delegare all'esecutivo questo potere: ma tale delega non può che essere temporanea (decreto legge) o delineata ad hoc per determinate fattispecie (decreto legislativo).
Nel caso che qui ci occupa, è evidente che non ricorre né l'una né l'altra ipotesi, dato che nessuna legge delega può essere data dal consiglio comunale alla giunta in tal senso: l'atto in questione, pertanto, non può che essere ritenuto illegittimo.
La decisione n. 424 del 30 aprile 1997 citata, ha tra l'altro precisato che a nulla vale eccepire che l'articolo 32 lettera g), della Legge dell' 8 giugno 1990, n. 142 vale solo per la istituzione, ma non per gli aggiustamenti tariffari, e ciò per due ordini di motivi : il primo, per cui 'l'aggiornamento altro non è che la determinazione ex novo del quantum debeatur e quindi non ha natura diversa dall'atto istitutivo della prestazione patrimoniale'; il secondo, per cui 'il potere di provvedere in via esclusiva su determinati affari comprende necessariamente e coerentemente anche quello dell'adozione del contrarius actus (e cioè l'annullamento, la revoca, la riforma o la modifica) e ciò come misura di salvaguardia della riserva di competenza'; al riguardo è interessante il supporto della decisione n. 983 del 24 luglio 1976 dello stesso Consiglio di Stato, con la quale si è affermato che una eventuale competenza alternativa e concorrente, quale sarebbe ad esempio quella di istituzione per il Consiglio e di aggiornamento alla Giunta, concreterebbe la negoziazione del concetto stesso di competenza, sostituendo all'ordine il disordine e confondendo le responsabilità.

Le sentenze dei giudici tributari che bocciano l'aliquota dei Comuni

Sulla scorta di tale importante precedente, sono giunte le prime sentenze a favore del ricorrente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. IV, con la sentenza n. 68 del 2 giugno 1999, depositata il 17 agosto 1999, ha infatti condannato il Comune di Casalborgone (TO) a rimborsare al ricorrente la differenza tra l'aliquota applicata dal Comune e l'aliquota minima (4 per mille), oltreché le spese processuali.
Infatti, tale illegittimità si riflette, per effetto di quanto disposto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella falsa applicazione dell'aliquota Ici, e quindi nell'indebito versamento della parte di Ici corrispondente a quella eccedente la misura minima del 4 per mille.

In senso conforme, la Commissione Regionale di Torino, Sezione XV, sentenza n. 55/15/01 del 21 febbraio 2001, depositata l' 1 ottobre 2001, che, riformando la precedente sentenza della Commissione Tributaria provinciale, ha evidenziato come l'articolo 32, lettera g), della Legge dell' 8 giugno 1990 'affida ai consigli comunali il compito della istituzione e dell'ordinamento dei tributi e della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi.
Ed a nulla vale l'obiezione che la competenza è affidata al consiglio solo per la differenziazione delle tariffe dei servizi e non dei tributi, in quanto nell'ordinamento dei tributi non può essere ricompresa la determinazione di tutti gli elementi fondamentali del rapporto tributario, tra i quali, sicuramente, c'è quello della determinazione della misura.
Quindi in materia di tributi locali, la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione e alla modificazione delle tariffe deve considerarsi riservata al consiglio comunale, spettando a tale organo rappresentativo dell'intero corpo elettorale il compito di deliberare gli atti fondamentali dell'ente locale.

In tal senso si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, Sez. V, con la decisione n. 424 del 30 aprile 1997'.

Infine, su questo stesso filone si colloca la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, n. 281/2001, la quale ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso dell'Ici pagata negli anni 1997 - 1999.

Il rimborso della maggiore imposta versata

Sulla base di quanto esposto, non sembra ci possano essere dubbi sulla illegittimità delle delibere della Giunta con le quali si è determinata un'aliquota Ici diversa dal 4 per mille.

Occorre anche evidenziare un problema legato al termine per richiedere il rimborso dell'imposta.
Al riguardo, infatti, l'articolo 13 del decreto istitutivo prevede un termine triennale dalla data di versamento o dalla data in cui si è accertato il diritto al rimborso; perciò, la situazione è la seguente :
- nel caso di versamento effettuato, i termini ancora a scadere, per i quali i contribuenti potrebbero produrre l'apposita istanza di rimborso sono quelli relativi all'Ici versata per l'anno 1999 e seguenti ;
- nei casi di insufficiente o omesso pagamento invece, il contribuente potrà attendere l'avviso di liquidazione o di accertamento del Comune, per poi versare quanto richiesto e quindi proporre ricorso con contestuale richiesta di rimborso.

Parere

Egregio Dottore, concordo con Lei circa l'inutilità di proporre il ricorso per motivi di legittimità, soprattutto alla luce della nuova giurisprudenza del Consiglio di Stato, che nei miei precedenti pareri Le ho indicato e che ha totalmente ribaltato il precedente indirizzo giurisprudenziale.

Distinti saluti