Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
21/02/2005
Ici e abusivismo edilizio – parte I
Quesito
Egr.Avv.to, lotto da solo e da anni contro il comune di Napoli perchè questi non solo non ha perfezionato due proprie istanze di sanatoria L.47/85 e 724/94 ma chiede, nel frattempo, che paghi comunque l'imposta Ici.
Non sono mai riuscito a trovare precedenti sentenze della sez trib della suprema Corte.
Ho visitato il Suo sito, mi piace, per questo le chiedo un parere, cercherò di essere breve il più possibile.
In primis va rilevato che la circ. ul 224 l'applicazione della normativa per la sanatoria edilizia L.47/85 e 724/94' recita al cap 7.2 che 'non hanno nessuna rilevanza giuridica le opere edili prima della legittimazione in sanatoria'.
Ne discende che a tutt'oggi sono un soggetto 'giuridicamente inesistentè privo di qualsivoglia rilevanza giuridica.
Come tale non rientro tra i soggetti passivi di cui all'art 3 del DLgs 504/92 istitutivo dell'ici, essendo ancora oggi, per l'inerzia dell'Ente Comune, possessore abusivo.
La CTP di Napoli con sent del 3/12/2002 n 763 sez.38 accoglie il ricorso e decide che l'imposta non è dovuta fino a quando il comune non perfezioni e completi l'istruttoria delle istanze e rilascia sia la licenza in sanatoria e sia il certificato di abitabilità che costituiscono requisiti indispensabili ai fini delle funzioni economiche sociali degli immobili.
La stessa CTP con sent. del 18/6/03 n486 sez 27 condivide l'essenza e Osserva 'le eccezioni in diritto, formulate dal contribuente, invalidano ed annullano gli avvisi che sono stati emessi, impropriamente ed illegittimamente, dall'amministrazione finanziaria'.
A mio parere, secondo giurisprudenza consolidata, gli atti intestati a persona giuridicamente inesistente sono affetti da nullità assoluta e insanabile, non potendosi mai configurare un rapporto tributario con un soggetto avente nessuna rilevanza giuridica.
Si è in attesa della Decisione della Cassazione, sono sereno e fiducioso nella vittoria finale.Sono uno dei pochi a non pagare l'ici e sono unico dei pochi ad andare fino in fondo.
Io non sono avvocato, ero Capo Reparto delle FS oggi in pensione, mi sono difeso da solo in primo e secondo grado e non ho potuto farlo in cassazione.
La mia ignoranza è stata colmata dai siti internet, dal visionare sentenze, note e quant'altro.
Le assicuro che molti Suoi colleghi mi sconsigliavano di fare ricorso, cosi pure commercialisti e fiscalisti, perchè affermano che gli immobili sono iscritti in catasto e comunque li posseggo.
Il primo orientamento è errato, chi lo sostiene non conosce la normativa di recupero edilizio che prevede tassativamente la presentazione, tra gli altri documenti, del certificato catastale da allegare all'istanza di sanatoria pena l'improcedibilità della domanda.
Il secondo orientamento è altrettanto errato perchè confonde il possesso semplice e/o di fatto con quello di diritto (se così non fosse un ladro che ha appena rubato un auto dovrebbe pagare la tassa di possesso perchè la detiene, la possiede, la usa....).
Senza contare che in tutti i processi tributari il credito d'imposta, per essere legittimo, deve essere certo, liquido ed esigibile.
La certezza nel caso che ci occupa si invera nel momento in cui il Comune rilascia la sanatoria facendo nascere e correre il tributo che in tal caso è dovuto, per contro, in caso di rigetto, nulla è dovuto, ici compresa, ....- Recentemente la Cassazione si è espressa a favore di un comune per il possesso di un app.to da parte di un assegnatario che non voleva pagare l'ici prima del rogito notarile.
Il caso (possesso) sembra simile al proprio ma così non è, tant'è che il diritto di proprietà si era già inverato con il compromesso, la proprietà è certa, la disputa era priva di incertezze non ancora sanate.
Insomma il caso non può essere assimilabile al proprio.La ringrazio e la saluto.
Parere
Egr. Dottore, condivido in pieno le Sue eccezioni di diritto e di merito e La prego di informarmi quando la Cassazione deciderà il Suo caso, facendomi tenere la relativa sentenza.
Distinti saluti