PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

28/02/2005

Il documento di vendita chiamato 'Foglio d'asta' può essere considerato equipollente ad una fattura di vendita

Quesito

Un produttore vende il proprio pescato ad un commissionario tramite il mercato ittico all'ingrosso. La cassa mercato rilascia il documento di vendita chiamato 'Foglio d'asta'.

La mia domanda è: in qualità di produttore (pescatore) posso considerare questo documento equipollente ad una fattura di vendita?

Sono obbligato all'emissione di una fattura di vendita in riferimento al foglio d'asta?

Grazie per una cortese risposta.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le trascrivo la Risoluzione Ministeriale del 21/05/1975 Prot. n. 500154.

Distinti saluti

Oggetto:
Iva. Regimi speciali. Mercato ittico all'ingrosso. Adempimenti formali.

Sintesi:
A motivo del particolare sistema di vendita adottato nel mercato ittico e dell'impossibilita' per i pescatori di emettere le fatture nei confronti degli acquirenti, contestualmente all'effettuazione delle operazioni, il Ministero delle Finanze ha acconsentito che il mercato ittico, nella qualita' di mandatario dei singoli produttori, emetta per ciascuna operazione il 'tagliando d'asta' che, in luogo della fattura, dovra' contenere tutte le indicazioni.

All'emissione di tali tagliandi d'asta - numerati progressivamente in base a numerazioni distinte per ciascun produttore e registrati in separati registri - dovra' seguire l'invio a ciascun produttore di un estratto dei predetti registri e cio' allo scopo di fornire a tali produttori i dati necessari per la compilazione delle dichiarazioni periodiche ai fini IVA.

Testo:
Con la nota in riferimento codesta Amministrazione ha qui trasmesso copia della deliberazione n. 3594 del 10 dicembre 1974 adottata dalla Giunta Municipale, con la quale vengono rappresentate talune difficolta' in ordine agli adempimenti formali prescritti, ai fini dell'applicazione dell'iva, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel settore del commercio dei prodotti ittici.

Viene fatto presente, in particolare, che codesta Amministrazione gestisce il locale mercato ittico all'ingrosso nel quale vengono venduti, in base ad apposito mandato, i prodotti ittici conferiti dai singoli pescatori i quali, atteso il particolare sistema di vendita adottato nel mercato, non sono in grado di emettere le fatture, nei confronti degli acquirenti, contestualmente all'effettuazione delle operazioni.

Quanto sopra premesso codesta Amministrazione, al fine di superare le cennate difficolta', chiede di poter effettuare gli adempimenti di fatturazione e registrazione in ordine a tutto il prodotto venduto nel mercato ittico adottando la seguente procedura:
a) il tagliando d'asta o la bolletta di vendita, contenenti tutte le indicazioni previste dall'art. 21 del citato decreto n. 633, emessi all'atto di effettuazione dell'operazione sara' considerata fattura, senza obbligo di numerazione;
b) il foglio cumulativo dei tagliandi d'asta, i quali contengono la descrizione di ogni singola operazione di vendita, sara' considerato registrazione.

La Direzione del mercato trasmettera', quindi, ai fornitori del prodotto un apposito prospetto delle vendite al fine di consentire a questi ultimi la compilazione e la presentazione, nei termini prescritti, delle dichiarazioni periodiche d'imposta.

Esaminata la prospettata questione il Ministero osserva che la suesposta procedura non si presenta conforme alle norme che regolano la particolare materia.

Tuttavia in considerazione delle peculiari caratteristiche che regolano, nella pratica commerciale, la vendita dei prodotti ittici nei mercati generali lo scrivente consente che codesta Amministrazione adotti la seguente procedura:
a) il mercato ittico, in qualita' di mandatario dei singoli produttori, potra' emettere, in nome e per conto dei mandanti stessi, le fatture relative a ciascuna operazione imponibile secondo le modalita' prescritte dall'art. 21 del citato decreto n. 633 e successive modificazioni.
I tagliandi d'asta che, ove contengano tutti gli elementi indicati nell'art. 21, potranno tener luogo di fattura, debbono essere numerati progressivamente in base a numerazioni distinte per ciascun produttore e registrati in separati registri;
b) il mercato dovra' inviare a ciascun produttore ittico un estratto dei predetti registri contenente gli estremi delle rispettive fatture, in modo da fornire tempestivamente ai produttori stessi i dati necessari per la compilazione delle prescritte dichiarazioni periodiche, che dovranno, ovviamente, riflettere tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le dichiarazioni si riferiscono.

E' appena il caso di precisare che il mercato dovra' provvedere, relativamente alle provvigioni percepite per i servizi resi ai produttori ittici, agli adempimenti prescritti dal ripetuto D.P.R. n. 633 e successive modificazioni.