PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

09/03/2005

Portata della legge regionale, come si colloca la stessa in ordine genarchico

Quesito

Caro Avvocato, sono un ragioniere commercialista, e mi congratulo vivamente per il suo sito attraverso cui fornisce risposte in modo puntuale ed esaustivo.

Di seguito richiedo il seguente parere.

Nel 2000 ho percepito una borsa di autoimpiego dalla Regione Siciliana nell'ambito della fuoriuscita del precariato.

Tale borse consisteva in un contributo di Lire 70.000.000 di cui 35.000.000 per acquisto di attrezzature e 35.000.000 per autoformazione, il tutto da rendicontare.

A fronte di tale borsa vi era l'impegno a dimettersi ed a non partecipare per il futuro a nessuna attività di lavoro socialmente utile.

Tali somme sono state corrispeste in due rate, la prima pari all'80% a titolo di anticipazione nel 2000, la seconda per la differenza nel 2003 dopo la conclusione dell'attività di rendicontazione.

L'anticipazione è stata corrisposta dalla Regione senza alcuna certificazione, ritenedo la stessa che tali somme fossero esenti da imposte, mentre il saldo, corrisposto nel 2003 è stato assoggettato a tassazione come lavoro dipendente a seguito di risposta da parte della Direzione Regionale delle Entrate ad una richiesta d'interpello presentata dalla regione in ordine al trattamento tributario di tali somme.

L'Agenzia delle Entrate emette nel dicembre 2004 un avviso di accertamento nei miei confronti per omessa dichiarazione della parte corrisposta nel 2000 pari a Lire 56.000.000 in funzione della disposizione emanata dalla Direzione Regionale in ordine alla risposta fornita alla richiesta di interpello fornita alla regione Siciliana.

A seguito di questa vicenda che ha coinvolto molti giovani nella regione, il legislatore regionale nell'ambito della formazione della legge finanziaria regionale per il 2005 (legge 28/12/2004 n.17 pubblicata nella GURS del 3112/2004) è intervenuto sul problema inserento un articolo di legge del seguente tenore ' I contributi corrisposti ai sensi della legge..............sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'art.4 della legge 13 agosto 1984 n.476'.

A seguito di tale intervento legislativo ho presentato richiesta di autotutela, perchè ritenuto che fosse venuto meno il presupposto giuridico che caratterizza la pretesa erariale in quanto la risposta d'interpello tramutata nella risoluzione n.365 del 21.11.02, recitava che tutte le borse di studio sono assoggettabili ad IRPEF nella qualità di redditi di lavoro dipendente tranne per quelle per cui il legislatore non nh ha previsto una specifica esenzione.

Ed allora il quesito è questo:

1) Una legge regionale (la regione Siciliana ha potere di legiferare), che interviene su un contributo dalla stessa corrisposto al fine di qualificarne la natura, non deve essere trattato come norma di interpretazione autentica che ha efficacia anche per i rapporti pregressi;

2) L'agenzia delle Entrate pur contestare una legge regionale che ha superato il vaglio del commissario di Stato che per la regione equivale alla Corte Costituzionale.

Sarei lieto se nella risposta mi darebbe lumi in merito alla portata della legge regionale, come si colloca la stessa in ordine genarchico e se l'Agenzia delle Entrate puo in sede di contenzioso contestarne sia la retroattività che la illeggittimità.

La ringrazia fin da adesso.

Parere

Egregio Ragioniere, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, la Legge Regionale siciliana ha dato un’interpretazione autentica all’intera vicenda, anche se riconosco che potrebbe sorgere un contenzioso tributario in merito.

ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.