PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/03/2005

Contenzioso con Ag.Entrate per recupero credito imposta – base delle presunzioni sono documenti e dichiarazioni – parte II

Quesito

Parere precedente: Contenzioso con Ag.Entrate per recupero credito imposta – base delle presunzioni sono documenti e dichiarazioni – parte I

Ok per l'inammissibilità delle testimonianze anche se nella circostanza più probabilmente potrebbe trattarsi di confessione, prova ammessa secondo parte della dottrina, che però nella fattispecie mancarebbe del requisito documentale e, dunque, della certezza, in quanto non risulta mai essere stata acquisita nel corso del procedimento di verifica o di accesso e, quindi, tantomeno mai sottoscritta da alcuno.

Invece, circa la produzione di nuovi documenti, il dubbio riguarda soprattutto il fatto che nelle controdeduzioni l'ufficio fa esplicito riferimento all'acquisizione avvenuta in sede di accesso, mentre nel processo verbale di accesso e richiesta documenti, sottoscritto sia dal verbalizzante che dal contribuente, non vi è ad essi alcun riferimento.

Non potrebbe, quindi, trattarsi della irregolare acquisizione di una prova, che produce la nullità della stessa e delle presunzioni fondate su di essa?

Se si, con quali riferimenti normativi/giurisprudenziali?

Lo statuto del contribuente art12 c7, riconosce facoltà al contribuente di produrre, nei 60 gg successivi la conclusione della verifica, proprie osservazioni agli uffici impositori.

Almeno in questo il diritto alla difesa del contribuente parrebbe nella circostanza violato, visto che la mancata comunicazione della prova acquisita, non ha consentito al contribuente il pieno esercizio di detta facoltà.

In ogni caso è chiaramente violato l'art.52 c.6 DPR 633/1972.

Cordiali saluti.

Prov. Sassari

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che sono d'accordo con la Sua interpretazione, se effettivamente i fatti si sono svolti così come da Lei segnalato, anche perchè l'acquisizione degli atti e documenti da parte degli organi verbalizzanti deve sempre essere fatta in modo legittimo.

Distinti saluti