PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

14/03/2005

Tassa automobilistica - vi è un termine entro il quale l'A.F. deve iscrivere a ruolo?

Quesito

Egr.avvocato, ancora una volta ho necessità del suo prezioso ed autorevole ausilio in merito alla 'tassa automobilistica'.

Ad un mio assistito, infatti, sono state notificate due cartelle di pagamento relative al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 1998.

Dalle stesse, si evince che l'iscrizione a ruolo della tassa è avvenuta nel 2004.

normativa in materia stabilisce che l'Amministrazione finanziaria può agire per il recupero della tassa automobilistica nel termine dei tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Il quesito che le pongo è questo: nel predetto periodo di tre anni l'A.F. deve provvedere al solo accertamento o deve anche, nello stesso tempo, iscrivere a ruolo le somme dovute e provvedere alla conseguente notifica della cartella di pagamento?

E, comunque, per tale tassa vi è un termine entro il quale l'A.F. deve iscrivere a ruolo, così come avviene per le imposte dirette ed indirette?

Sicura di un riscontro a breve La ringrazio, ancora una volta, per la Sua piena disponibilità.

Distinti saluti.

Prov. Roma

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 ha introdotto, a partire dal 1993, la tassa automobilistica regionale, anche se, soltanto dal 1° gennaio 1999, ne è stata demandata alle Regioni la riscossione, l’accertamento, il recupero, i rimborsi ed il contenzioso amministrativo.

Fino al 31.12.1992 era erariale, nel senso che veniva computata tra le entrate acquisite dallo Stato.

L’art. 25 del D. Lgs. cit. rimanda per la riscossione della tassa all’art. 5 del D. L. 30.12.1982, n. 953, convertito nella L. 28.02.1983, n. 53.

Tale articolo prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Nel silenzio della legge tale termine deve essere inteso nel senso che l’Amministrazione Finanziaria può esercitare la sua azione di recupero (accertamento, iscrizione a ruolo e successiva notifica della relativa cartella di pagamento) nel periodo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento.

Alla luce di ciò, nel caso da Lei prospettato, è evidente che il diritto al recupero dell’A.F. si è prescritto.

Infine, Le faccio presente che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 311 del 15/10/2003, ha dichiarato illegittime le eventuali proroghe delle scadenze disposte dalle leggi regionali per il recupero della tassa automobilistica.

Distinti saluti