PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

16/03/2005

Impugnazione avverso cartella esattoriale

Quesito

Egr. avvocato, mi complimento con Lei per il prezioso contributo che offre.

Sto per redigere un ricorso per conto di un contribuente al quale è stata notificata una cartella di pagamento ICI 1996.

Le premetto che:

1) nel 2002 gli è stato notificato un avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione;

2) nei 60 gg successivi alla notifica dell'avviso ha presentato domanda di autotutela, non presa in considerazione dal Comune;

3) analizzando l'avviso di accertamento non impugnato, mi sono accorta che è stato notificato oltre i termini previsti dal D. Lgs. n. 504/92, tenendo anche conto delle proroghe previste dalle varie finanziarie.

tutto ciò, secondo Lei, impugnando la cartella di pagamento, posso sperare in un esito positivo della questione?
E' il caso di considerare la stessa come primo atto e, quindi affrontare il merito?

giurisprudenza positiva in merito all'avviso di accertamento nullo non impugnato nei termini?

Sto incontrando un po' di difficoltà a reperire sentenze relative all'argomento.

Lei, cosa mi consiglia di fare?

La ringrazio infinitamente e rimango in attesa di una Sua chiara ed esauriente risposta in merito.

Cordiali saluti.

Prov. Bari

Parere

Gentile Dott.ssa, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

- una volta notificato correttamente l'avviso di accertamento, se lo stesso non viene impugnato tempestivamente diventa definitivo e quindi inoppugnabile, salvo il potere di autotutela discrezionale da parte del competente ufficio fiscale o ente locale;

di conseguenza, l'impugnazione avverso la cartella esattoriale può essere proposta solo per vizi propri della stessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992;

- in ultima analisi, per considerare primo atto impugnabile la cartella esattoriale deve dimostrare che la notifica dell'originario avviso di accertamento è nulla od inesistente, in base alle tassative disposizioni del codice di procedura civile.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.