PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

16/03/2005

Iscrizione ipotecaria per cartelle non pagate

Quesito

Spettabile avvocato la ringrazio anticipatamente ed espongo subito la questione.

A mezzo lettera per posta prioritaria abbiamo ricevuto comunicazione dalla Gestline - servizio riscossione dei tributi - provincia di Napoli di iscrizione ipotecaria su beni del debitore.

Si premette che a noi risultano pervenute solo alcune cartelle ed effettivamente non sono state pagate.

Ma le altre per vari motivi non sono state prese in considerazione dal precedente commercialista per irrituale notifica e ora (causa morte del commercialista) sono andate anche perse.

Presupponendo che il commercialista avesse ragione, quale è l'atto da compiere per opporsi all'iscrizione di ipoteca?

Nei fatti le cartelle che abbiamo in possesso sono definitive e andranno pagate, quelle precedenti non le abbiamo di fatto ricevute e preraltro l'atto di comunicazione di iscrizione di ipoteca è solo una posta prioritaria (ricevuta o meno e in che data non si sa).

Su qule atto porre ricorso?
E in che tempi?
E in che modalità?
Considerando che l'iscrizione è di circa 30.000 euro deve intervenire avvocato o commercilista o può essere proposto personalemente.

Grazie per la collaborazione.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

Il pignoramento dei beni immobiliari ha subito una profonda modificazione con il D.L.gs. del 27/04/2001, n. 193.

Ai sensi del riformulato art. 76, il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente 1.500 Euro.

Tale limite può essere aggiornato con decreto dell’Amministrazione Finanziaria.

Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salvo naturalmente le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati, per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

L’iscrizione di ipoteca è disciplinata dagli artt. 2827 e seguenti del c.c..

L’iscrizione di ipoteca ha funzione costitutiva essendo elemento essenziale al sorgere del vincolo, ma non è sufficiente alla creazione dello stesso; perché il vincolo sorga validamente, infatti, è necessario che sia fondato su un titolo valido che attribuisca al creditore il diritto all’iscrizione e venga stabilito nei limiti oggettivi della garanzia concessa.

, se l’iscrizione è eseguita in base ad un titolo nullo, ovvero oltre i limiti oggettivi di un titolo valido, l’ipoteca è giuridicamente inesistente in tutto o in parte.

Tale vizio può essere opposto, in via di azione o di eccezione, da qualsiasi interessato, con la proposizione di atto di citazione nei modi e termini previsti dall’articolo 2844, quarto comma, c.c..

La norma de qua, infatti, prevede espressamente la possibilità, per il debitore, di agire in giudizio contro il creditore per la riduzione dell’ipoteca o la cancellazione totale o parziale dell’iscrizione della stessa; quanto, poi, ai modi e tempi per la citazione in giudizio del creditore, l’art. 2844, quarto comma, c.c. rimanda alle norme del codice di procedura civile che regolano il giudizio di cognizione.

Distinti saluti