PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

16/03/2005

Capannone artigianale-commerciale, detrazione iva del costo di acquisto

Quesito

Egr. Studio, prima di tutto i complimenti per il Vs sito molto bello, chiaro, e senza fronzoli.

Domanda:
Ero intenzionato ad acquistare un capannone artigianale-commerciale di nuova costruzione per aprire una palestra (fitness-body building ecc) aprendo una P.IVA come ditta individuale.

Potrei in questo caso portarmi in detrazione l'iva del costo di acquisto dell'immobile ?

Grazie, Cordiali Saluti

Prov. Rimini

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

L’acquisto di un capannone artigianale – commerciale di nuova costruzione per adibirlo a palestra è operazione che chiaramente rientra tra quelle previste dall’art. 19, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di detrazioni IVA.

Ai sensi del predetto articolo, infatti: 'per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo'.

Unica eccezione potrebbe essere la natura dell’immobile acquistato.

Infatti, l'art. 19-bis1, primo comma, lett. i), D.P.R. n. 633 cit. stabilisce che 'non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa...'.

E' opportuno richiamare l'attenzione sull'espressione usata dalla norma succitata, laddove vieta la detrazione per l'acquisto di fabbricati 'a destinazione abitativa' e non da destinare ad abitazione, da interpretare, quindi, come classificazione catastale del bene e non solo come essere destinato ad abitazione dall'acquirente.

Nel caso da Lei prospettato, se il capannone è classificato nella categoria C o D è indubbiamente da considerare immobile strumentale, come tale non avente destinazione abitativa, e quindi l'IVA è regolarmente detraibile.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi per il sito, Le porgo distinti saluti.