PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/03/2005

Apparecchi da gioco - prelievo erariale unico

Quesito

Una società gestisce macchinette video-giochi.

Paga per questi apparecchi da gioco il cosiddetto prelievo erariale unico.

Desidererei conoscere se tale prelievo sostituisce sia l'iva che le imposte dirette.

Se si, poichè la società (di persone) è a contabilità ordinaria, come si devono contabilizzare gli incassi di questi apparecchi?

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.

La rilevanza sociale ed economica assunta dai giochi proponibili attraverso gli apparecchi da intrattenimento ha indotto il legislatore ad introdurre progressivamente una serie di vincoli volti a censire gli operatori del settore, gli apparecchi e gli esercizi presso cui sono istallati, nonché mediante il collegamento ad una rete nazionale.
Con il comma 497 della Finanziaria 2005 è stata prevista l’esenzione IVA per la 'raccolta delle giocate' anche per i rapporti tra i concessionari della rete ed i terzi incaricati.

Con questa disposizione viene definitivamente chiarito il trattamento da riservare ai fini IVA agli introiti derivanti dalla gestione degli apparecchi da intrattenimento che consentono vincite in denaro.
Tali apparecchi disciplinati dall’art. 110, comma 6, del Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) erano fino al 31.12.2003 assoggettati ad IVA e all’imposta sugli intrattenimenti (ISI).
Da quando gli introiti dei predetti apparecchi sono stati, con decorrenza 01.01.2004, assoggettati al PREU (Prelievo Erariale Unico) nella misura attuale del 13,5%, sono sorti dubbi in relazione alla disciplina IVA applicabile.

La disposizione contenuta nella Legge Finanziaria ha, quindi, chiarito che le giocate degli apparecchi da intrattenimento sono da considerarsi in esenzione da IVA ai sensi del numero 6), comma 1, dell’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

E’ opportuno precisare che l’esenzione IVA riguarda solo le somme incassate per l’attività di raccolta delle giocate con la conseguenza che ogni altro tipo di prestazione accessoria offerta dal concessionario alle altre due parti (gestore ed esercente), o viceversa, non può usufruire del regime di esenzione, ma deve essere assoggettata regolarmente ad IVA, trattandosi di una normale prestazione di servizi anche se connessa all’attività di gestione degli apparecchi di intrattenimento.

Distinti saluti.