Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
03/04/2005
Solidarietà tributaria
Quesito
Egregio Avvocato, gradirei conoscere il Suo Parere in merito al presente quesito rigiuardante la Solidarietà tributaria.
L’Ufficio tributario, debitamente autorizzato dalla Direzione Regionale delle Entrate, avrebbe proposto appello alla Commissione Tributaria Regionale nei confronti di uno solo dei cinque coobbligati, intestatari dell’immobile, oggetto di compravendita, i quali avrebbero impugnato tempestivamente l’avviso di accertamento, ritenuto poi illegittimo dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenze passate in giudicato – per quattro dei coobbligati -.
Potrebbe definirsi corretto l’operato dell’ufficio tributario, per quanto concerne l’impugnazione di una sola delle sentenze?
L’unitarietà dell’obbligazione tributaria solidale, nascente dallo stesso titolo, nel caso di specie, non comporterebbe l’applicabilità del disposto dell’articolo 1306 Codice Civile e quindi la trasferibilità degli effetti delle sentenze passate in giudicato nei confronti del coobbligato appellato?
La proposizione dell’appello de quo non alimenterebbe il contenzioso inutile?
In fiduciosa attesa, anticipatamente La ringrazio.
Prov. Napoli
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, nel caso da Lei segnalato, in effetti può ritenersi applicabile l'art. 1306 c.c. per cui diventa inutile l'appello dell'ufficio fatto nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Distinti saluti