PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

10/04/2005

Nella predisposizione del modello RTS non fu barrata la casella relativa agli immobili

Quesito

Ho in corso presso il mio studio una verifica della G.d.F. per il credito d'imposta ex art. 7 e 8/388.

Il contribuente verificato, una srl, ha inviato il primo modello ITS nel novembre 2002, non ottenendo il credito per esaurimento di fondi.

Ciononostante immediatamente dopo la presentazione dell'istanza la società ha iniziato la realizzazione dell'investimento programmato.

Successivamente, nei tempi e modi previsti, ha ripresentato il modello RTS (febbraio 2003), ottenendo in seconda battuta (settembre 2003) la concessione del credito.

Nella predisposizione del modello RTS e, più in particolare, nell'indicazione della tipologia degli investimenti, non fu barrata la casella relativa agli immobili.

Furono riconfermati esattamente gli importi del modello ITS.

In sede di verifica la G.d.F. ritiene che l'investimento immobiliare, non essendo stata barrata la casella, sia da escludere dal computo dell'ammontare degli investimenti agevolabili e richiama a suffraggio di questa tesi la risoluzione 16-11-2004, n° 137/e.

Io sostengo che si sia trattato di mero errore in quanto l'investimento al momento della trasmissione del modello RTS era già in corso ed il primo atto compiuto fu proprio l'acquisto del terreno avvenuto con atto notarile di data immediatamente successiva alla spedizione del modello ITS (20 giorni dopo circa).

D'altra parte, non essendo assolutamente variati gli importi non si capisce quale possa essere il danno per l'erario o per gli altri contribuenti che concorrono alla richiesta del credito.

A me pare assolutamente sproporzionata la irregolarità compiuta (una casella non barrata) rispetto alle consistenti conseguenze.

Vorrei avere un Suo autorevole parere.

La rigrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
Prov. Catanzaro

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che l'irregolarità formale da Lei indicata non può assolutamente compromettere l'utilizzo del credito d'imposta, tant'è vero che l'art. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997 stabilisce che non sono mai punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Ritengo, pertanto, totalmente illegittimo il recupero che intendono fare gli organi fiscali, nel caso specifico da Lei segnalato.

Distinti saluti.