PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

17/04/2005

I contribuenti i quali hanno utilizzato il Mod. CVS devono rispettare il limite del 6% come misura massima di utilizzo del credito d'imposta

Quesito

Egregio Avvocato, non sarò certo il primo ad esprimere il mio personale apprezzamento per il servizio che rende a tutta la collettività, peraltro a titolo gratuito, con la pubblicazione via web dei suoi prestigiosi pareri.

A tal proposito, Le chiedo di poterci illuminare, circa un'annosa questione di carattere generale relativa alla tormentata applicazione di cui all'art.8, Legge 23 dicembre 2000, n°388, a lei ben nota.

Un'impresa con dodici dipendenti ha avviato un investimento ante 7 luglio 2002, ovviamente facendo affidamento sulla allora vigente legislazione, e ad oggi ha maturato un credito di imposta residuo pari a circa € 120.000,00.

Preciso che regolarmente presentato il modello CVS, ed ha utilizzato in compensazione quanto consentito dalle normative intervenute successivamente nel corso del tempo.

A causa delle rate di mutuo da rimborsare (acceso appositamente per far fronte all'investimento programmato e realizzato), ed a causa di una grave crisi del suo settore, oggi si trova ad affrontare una gravissima crisi finanziaria che minaccia certamente la sua stessa esistenza.

Domanda:
Qualora dovesse utilizzare in compensazione il credito residuo maturato con le imminenti scadenze mensili, poichè a nostro avviso si è acquisito un diritto, in caso di accertamento e successiva richiesta di rimborso delle somme e accessori, ritiene che ci possano essere concrete probabilità di successo innanzi alle competenti Commissioni Tributarie?

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione chepotrà rivolgere alla presente.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che i contribuenti i quali hanno utilizzato il Mod. CVS, come nel Suo caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 1, lett. a), della Legge n. 289 del 27/12/2002, purtroppo, devono rispettare il limite del 6% come misura massima di utilizzo del credito d'imposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del Decreto dell'01/04/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché soltanto per l'anno 2003 il limite è stato pari al 49%, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del 06/08/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato nella G.U. n. 185 dell'11/08/2003).

Si tratta, indubbiamente, di una norma altamente punitiva dal punto di vista finanziario, che peraltro ho impugnato al TAR Lazio, la cui udienza di merito non è stata ancora fissata.

E' chiaro, quindi, che il mancato rispetto del suddetto limite comporterà il recupero del maggior credito utilizzato, con la sanzione amministrativa del 30% e con gli interessi, a meno che non intervengano nel frattempo modifiche legislative.

A tal proposito, La informo che lunedì 09 maggio c.a. parteciperò a Napoli ad un convegno nazionale sui crediti d’imposta (il cui programma potrà leggere nei prossimi giorni dal mio sito) ed in quell’occasione cercherò di sensibilizzare ancora una volta il mondo politico ad adottare le urgenti e necessarie modifiche legislative per evitare il protrarsi del notevole contenzioso sull’argomento, che tanto sta penalizzando i professionisti e le imprese meridionali.

Nel ringraziarLa per i complimenti che ha voluto farmi, Le porgo distinti saluti.