Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
17/04/2005
La società in che incorre non avendo utilizzato nel 2002 almeno il 20% del credito d'imposta maturato?
Quesito
Gentilissimo Dott. Villani, visti i suoi precedenti preziosi consigli, mi rivolgo ancora a lei per chiarimenti circa le modalità di utilizzo di un credito d'imposta per le aree svantaggiate.
Una società in nome collettivo ha effettuato un investimento dopo l'8/7/2002 (dopo l'accoglimento dell'istanza) e ha terminato lo stesso entro il 31/12/2002.
Il credito maturato ammonta a euro 54.635.
Durante il 2002 la società ha compensato euro 1851,07 per incapienza, i due soci della ditta uno 5109,01 e l'altro 3814,23 esponendo nella dichiarazione per l'anno 2002 presentata l'anno successivo che la società si era riservata euro 44.415 dopo aver attribuito ai soci euro 10220 divisi in parti uguali visto che i due soci partecipano nella misura del 50% ciascuno.
Hanno effettuato compensazioni il 14/11/2002, dopo il blocco, ma hanno poi regolarizzato questi versamenti con il ravvedimento operoso procedendo all'annullamento delle deleghe F24 a saldo zero.
Nel 2003 la società ha attribuito ai soci euro 5145 ciascuno.
Il problema è sorto per le compensazioni dei soci effettuate durante il 2002, in anticipo, rispetto alla dichiarazione.
L'anno successivo, nel 2003, hanno raggiunto quota 35% del complessivo credito maturato effettuando la società compensazioni per euro 5061,87, e due soci euro 5144,74 ciascuno.
Nel 2004 si è raggiunto quota 70% con compensazioni esclusive della società e nel 2005 dovrebbe compensare il resto.
E' da sottolineare che i crediti acquisiti dai soci nelle dichiarazioni ammontano a euro 5110,00 ciascuno per l'anno 2002 ed euro 5145 per l'anno 2003.
Premesso che l'Agenzia delle Entrate potrebbe chiedere la restituzione delle somme utilizzate in anticipo nel 2002, i soci resterebbero sempre nella posizione di creditori avendo acquisito il credito in dichiarazione sia nella dichiarazione per il 2002 che nella dichiarazione per il 2003 e potrebbero pertanto compensare le somme da 'futuro verbale' dell'Agenzia con il credito ancora residuo.
E' così o mi sto facendo delle illusioni?.
La società in che incorre non avendo utilizzato nel 2002 almeno il 20% del credito maturato?
Parere
Gentile Sig.ra, in merito ai quesiti che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
1) I soggetti che hanno presentato il Mod. CTS, come nel caso da Lei segnalato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62, comma 1, lett. b), della Legge n. 289 del 27/12/2002 devono utilizzare il credito d’imposta fino a concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo nell’anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi; il riferimento che Lei fa al limite del 20% riguarda soltanto coloro che hanno presentato i Mod. RTS e ITS, che devono invece rispettare i limiti di utilizzo minimi e massimi di cui alla successiva lett. f) della citata Legge n. 289/2002 e soltanto per questi è prevista l’ipotesi di decadenza dalla lett. g), che invece, ripeto, non è applicabile per coloro che rientrano nella precedente lett. b).
2) E’ chiaro che, per rispondere all’altro Suo quesito, non si può prescindere da quanto sopra detto circa i limiti di utilizzo del credito d’imposta nell’ipotesi di presentazione del Mod. CTS.
Infine, La informo che lunedì 09 maggio c.a. parteciperò a Napoli ad un convegno nazionale sui crediti d’imposta (il cui programma potrà leggere nei prossimi giorni dal mio sito) ed in quell’occasione cercherò di sensibilizzare ancora una volta il mondo politico ad adottare le urgenti e necessarie modifiche legislative per evitare il protrarsi del notevole contenzioso sull’argomento, che tanto sta penalizzando i professionisti e le imprese meridionali.
Distinti saluti.