PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

24/04/2005

Partecipazione finanziaria minima del 25% prevista per aver diritto al credito d'imposta

Quesito

Egr. Avvocato, relativamente alla partecipazione finanziaria minima del 25% prevista per aver diritto al credito d'imposta di cui all'art.8 della L.23/12/00 n.388, si puņ ritenere rispettata dall'artigiano che finanzia interamente l'investimento con il credito Artigiancassa?

Se no, si potrebbe ovviare facendo apportare ai soci dei fondi in conto futuro aumento del Capitale Sociale o meglio ancora come finanziamenti infruttiferi?

Ci troviamo di fronte ad un credito d'imposta concesso ed al dubbio se utilizzarlo o meno per il motivo suesposto.

Avendo effettuato l'investimento rispettando tutte le altre condizioni previste dalla legge, si puņ ritenere superabile, in sede di controllo,questo problema?

Oppure comporta la decadenza dal beneficio?

La ringrazio anticipatamente.
Prov. Lecce

Parere

Egr. Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le confermo che il beneficiario del credito d'imposta deve comunque partecipare al finanziamento dell'investimento con un apporto pari almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso, come chiarito:
- dalla circolare n. 41 del 18/04/2001 dell'Agenzia delle Entrate (punto 4);
- dalla circolare n. 38 del 09/05/2002 dell'Agenzia delle Entrate (punto 3.1).

In sostanza, viene chiarito che l'apporto minimo del 25% deve essere esente da qualsiasi aiuto e ciņ non accade, ad esempio, quando si tratti di un prestito agevolato o di un prestito con garanzie pubbliche contenenti elementi di aiuto.

Pertanto, non devono necessariamente effettuarsi aumenti di capitale o conferimenti da parte dei soci a tal fine, ma deve ritenersi rispettato il predetto requisito anche nel caso in cui si faccia interamente ricorso all'indebitamento, purchč ciņ avvenga ai valori correnti di mercato e non usufruendo, ad esempio, di crediti agevolati.

Distinti saluti.