PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

05/05/2005

L’istituto della continuazione è applicabile anche alle varie violazioni contestate in sede di tributi locali

Quesito

Come sempre i miei più cordiali saluti.

Materia ICI

L’ufficio notifica l’anno 2004 ICA per anno 2000 in cui si sanziona il contribuente per omessa denuncia Ici ai sensi e per gli effetti di cui art.14 comma 1 e 2 Dlgs 473/97-.

Il contribuente ha accettato l’accertamento pagando nei termini.

Quest’anno l’Ufficio notifica accertamento per anno 2001 e 2002 in cui sanziona nuovamente omessa denuncia come prima.. ma i cespiti sono sempre gli stessi e non avuto alcuna modifica.

E’ possibile essere sanzionati sempre per la stessa denuncia che, a mio parere una volta accettata la accertamento ICI e quindi i cespiti indicato nello stesso accertamento dovrebbe valere quale denuncia presentata.

Oppure l’Ufficio si comporta esattamente con tale fare?

Una sola preghiera, non mi dica di fare tempestivamente ricorso, cerchi di essere più esaudiente.

Grazie.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che:

1) innanzitutto, le varie leggi Finanziarie hanno più volte prorogato i termini per le notifiche degli avvisi di liquidazione e di accertamento, compresi gli anni 2001 e 2002; a tal proposito, in sede di eventuale contenzioso, può contestare l’illegittimità di tali proroghe, citando, a titolo di esempio, la sentenza n. 51 del 12/02/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia – Sez. III – (in Bollettino Tributario d’Informazioni n. 20/2004, pagg. 1508-1510);

2) infine, la Corte di Cassazione, Sez. Trib., con l’importante sentenza del 19/01 – 11/02 2005, n. 2823 (in ItaliaOggi di sabato 16 aprile 2005) ha stabilito il principio che l’istituto della continuazione è applicabile anche alle varie violazioni contestate in sede di tributi locali.

Distinti saluti.