PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

19/05/2005

Interpretazione e suggerimento relativamente ad un caso riguardante la mancata compensazione del credito di imposta maturato nell’anno, secondo i limiti previsti dall’art. 62, (lettera f e g) L. 289/02

Quesito

Gentilissimo Avvocato, gradiremmo avere una sua interpretazione e suggerimento relativamente ad un caso riguardante la mancata compensazione del credito di imposta maturato nell’anno, secondo i limiti previsti dall’art. 62, (lettera f e g) L. 289/02.

Nello specifico, è stata presentata, nel 2003, istanza di agevolazione regolarmente accolta i cui estremi sono così schematizzabili:
Investimento netto: 200.000 euro
Agevolazione riconosciuta: 110.500 euro

 

2003

2004

2005

Tempistica investimento

85.000 euro

55.000 euro

60.000 euro

Limite minimo

22.100 euro

44.200 euro

44.200 euro

Limite massimo

33.150 euro

44.200 euro

33.150 euro

Nel corso dell’anno 2003 sono stati realizzati investimenti pari a 100.000 euro, nel 2004 50.000 euro e nel 2005 è avvenuta l’ultimazione del programma.

Per un errore/omissione del Commercialista, però, tali somme non sono state compensate.

Secondo Lei tale situazione è elemento di decadenza del contributo secondo quanto previsto dall’art. 62, lett. g., L. 289/02?

Si è perso il diritto alla compensazione anche per il 2005?

Secondo noi potrebbe esserci una possibilità per non perdere completamente il diritto alle agevolazioni seguendo questa logica:

L’art. 62 lettera f e g L. 289/02 stabilisce che '……presentate per la prima volta ai sensi delle lettere ……. Espongono gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all’anno nel quale l’istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.
In ogni caso, l’utilizzo del contributo, in relazione al singolo investimento, è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l’istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20 e al 30 per cento, nell’anno di presentazione, e al 60 e 70 per cento, nell’anno successivo;
g) qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte nella istanza, ai sensi della lettera f), non risultino effettuate nei limiti previsti, per ciascun anno, dalla medesima lettera, il soggetto interessato decade dal diritto del contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata ….'.

Tali obblighi vengono ribaditi anche nelle istruzioni alla compilazione del modello ITS.

Viene, quindi, sempre richiamata l’effettiva utilizzazione.

Ciò, secondo una interpretazione letterale del testo della Legge e di conseguenza delle istruzioni determinerebbe la perdita del diritto alle agevolazioni complessive.

Leggendo, però, il punto 8 (Validità delle istanze e limiti di utilizzazione dei crediti) della C.M. 03/06/2003, n. 32/E potrebbe intendersi che non tutto il diritto alle agevolazioni si perderebbe per non aver compensato il credito nelle misure previste.

Infatti, '………Dall'insieme delle disposizioni in esame discende che:
- l'investimento deve essere realizzato progressivamente: nel primo anno dovrà realizzarsi almeno il 20% dell'investimento ammesso, nel secondo anno il 60%, nel terzo la realizzazione dovrà essere ultimata.
Si decade dall'agevolazione a decorrere dall'anno in cui l'investimento complessivamente realizzato risulti inferiore alle predette misure percentuali minime previste dalla norma in commento;
- anche l'utilizzazione del credito deve rispettare la medesima progressione: il credito maturato dovrà utilizzarsi nel primo anno per almeno il 20%, nel secondo anno per almeno il 60%, nel terzo anno per intero.
Il credito maturato, per la parte corrispondente alla differenza tra il predetto limite minimo e l'importo effettivamente utilizzato in compensazione dei debiti, non è più utilizzabile;…………..
Nell'ipotesi in cui il soggetto beneficiario realizza investimenti sufficienti a far maturare il bonus in misura non inferiore ai limiti minimi (20% e 60% dell'importo totale degli investimenti pianificati nell'istanza), ma, di fatto, non utilizza il credito nella predetta misura minima (ad esempio, per l'insufficienza di debiti tributari e previdenziali), perde la possibilità di riportare negli anni successivi quella parte di credito pari alla differenza tra la misura minima e l'ammontare del credito utilizzato.
Tale eventualità, tuttavia, non fa venir meno il credito corrispondente agli investimenti che saranno realizzati negli anni successivi'.

Secondo un nostro parere, alla luce di queste affermazioni l’azienda perderebbe la possibilità di utilizzo di 77.350 euro (33.150 per il 2003 e 44.200 per il 2004) ma recupererebbe il diritto all’utilizzo del credito 2005.

In attesa di un Suo importantissimo parere, la ringraziamo anticipatamente.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, in linea di massima concordo con la Sua interpretazione, anche se devo riconoscere che l'Agenzia delle Entrate sarà di diverso avviso.

In sostanza, secondo me, per una corretta interpretazione della norma in funzione dell'effettiva volontà del legislatore, bisogna fare esclusivamente riferimento al rispetto delle percentuali stabilite per l'investimento stesso e se, per un motivo o per l'altro, l'utilizzo del credito non è correttamente eseguito, lo stesso non deve essere totalmente disconosciuto per non mortificare ulteriormente l'iniziativa imprenditoriale, già fortemente compromessa dalle continue e caotiche modifiche che sono intervenute nella materia.

Distinti saluti.