Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
27/05/2005
Il versamento per il condono doveva essere effettuato direttamente all'esattoria?
Quesito
Spett.le Avv. Villani su contestazione dell'ufficio delle entrate si desidera trasmettere alla sua attenzione il presente quesito.
Condono fiscale art.9 bis comma 2 legge n.289/2002.
Il versamento, cosi' come prescrive la norma, per tributi omessi piu' interessi gia' iscritti a ruolo e notificati a mezzo cartella esattoriale, venivano versati entro la scadenza utile per mezzo F24 codice tributo previsto al comma 1.
Successivamente entro il termine la dichiarazione integrativa ai sensi del comma 3 veniva trasmessa per via telematica.
Si desidera sapere se il comportamento da noi effettuato risulta corretto, oppure, come asserisce l'ufficio, il versamento per il condono doveva essere effettuato direttamente all'esattoria.
Se l'interpretazione dell'ufficio risultasse corretta e' possibile applicare per la fattispecie la scusabilita' dell'errore come dalla circolare 17/e previsto per l'art.16?
Si resta in attesa di una sua cortese risposta e le invio i miei piu' cordiali saluti.
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che il pagamento del condono ex art. 9-bis della Legge n. 289 del 27/12/2002 doveva essere effettuato presso i concessionari; in ogni caso, l’eventuale errore, secondo me, non può determinare alcuna irregolarità del condono stesso né tanto meno l’applicazione di sanzioni amministrative, tenuto conto delle obiettive condizioni di incertezza della norma.
Distinti saluti.