Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
02/06/2005
Family no tax area
Quesito
Buongiorno, chiedo cortesemente un chiarimento:
- per il calcolo delle addizionali comunali e regionali 2005, sono rimasto al dubbio se le stesse vadano conteggiate sull'imponibile fiscale al netto della c.d. 'family no tax area';
- ci sono stati ulteriori sviluppi?
- inoltre mi risulta che per quanto riguarda la 'no tax area', non vada dedotta ai fini del calcolo delle addizionali stesse, come gia' nel 2004.
Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Prov. Milano
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso quanto segue.
Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997, che istituisce l'addizionale regionale all'IRPEF; tale ultima addizionale 'è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta'.
L'addizionale regionale, inoltre, e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con riferimento all'addizionale comunale Le segnalo, invece, l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n.360 del 28/09/1998, che, specularmene a quanto sopra segnalato, recita: 'L'addizionale e' determinata applicando al reddito complessivo - determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta'.
Essa e' dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Con la Manovra finanziaria 2003 è stabilito che 'la deduzione di cui all'art. 10 bis (si legga art.11) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360' (art.2, comma 4, L.27/12/2002, n.289).
Nelle manovre finanziarie per gli anni 2004 e 2005 (rispettivamente D.L. 30/09/2003, n.269, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/2003, n.326, e L. 30/12/2004, n.311), non sono state introdotte modifiche a quanto in precedenza stabilito.
Ne consegue che per il calcolo della base imponibile, ai fini dell'applicazione delle addizionali comunali e regionali, rimane fermo solo e soltanto il divieto di applicare la deduzione di cui all'art.11 del TUIR, ferma restando la possibilità, a mio parere, di applicare le altre deduzioni previste per la determinazione del reddito delle persone fisiche tra cui quelle stabilite dall'art. 12 del TUIR (cd. family no tax area).
Distinti saluti.