Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria
02/06/2005
Collegio sindacale - Beneficio connesso a perdite fiscali riportabili: imposte anticipate
Quesito
Egregio Avvocato, le rinnovo i miei complimenti per l'ottimo lavoro svolto e le rivolgo un quesito che mi vede contrapposto ad altri professionisti.
L'ambito è quello di un collegio sindacale.
Beneficio connesso a perdite fiscali riportabili: imposte anticipate.
La società XY S.r.l., sin dalla costituzione e sino all’anno 2003 ha conseguito le seguenti perdite fiscali:
anno 1999 - 73.274
anno 2000 - 386.501
anno 2001 - 188.354
anno 2002 - 196.929
anno 2003 - 532.407
per un totale di euro 1.377.465.
Ai sensi dell’art.84 c.2 del TUIR n.917/86 sino all’esercizio 2001 e per euro.684.129 dette perdite sono riportabili illimitatamente, mentre quelle relative all’esercizio 2002 e 2003 per euro 729.336 sono riportabili limitatamente per cinque esercizi (art.84 c.1 TIR n.917/86).
Detto ciò, la società per l’esercizio 2004 ha realizzato un risultato positivo civilistico che, prima delle imposte, ammonta a euro 52.926, mentre per effetto di variazioni in aumento e diminuzione il reddito fiscale imponibile ai fini Ires ammonta a euro 76.259 per un imposta di euro 25.165 (euro 76.259 x 33%).
Nel decorso esercizio, la società ha superato la fase di start-up e ritiene, consapevolmente, di ottenere in futuro imponibili fiscali tali da assorbire in tutto o in parte le perdite riportabili, ragione per cui nel bilancio dell’esercizio 2004 intende riportare il beneficio fiscale potenziale connesso a perdite riportabili, limitando il beneficio ad un imponibile di euro 250.000 e, quindi, per imposte anticipate pari al 33% per euro 82.500.
Il beneficio connesso a perdite riportabili di euro 82.500 è stato iscritto nello stato patrimoniale fra le attività per imposte anticipate 'C.II 4 ter' e come contropartita al conto economico un accredito della voce '22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate'.
In definitiva, il bilancio di esercizio nella sua ultima parte del conto economico viene così rappresentato:
- Ires al 33% è pari a euro 25.165
- Irap al 4.25% è pari a euro 26.605
L’imponibile Ires è azzerato per effetto di parte delle perdite riportabili dell’esercizio 1999.
Risultato prima delle imposte 52.926
22) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate (55.895)
- Imposte correnti 51.770
- Imposte differite (anticipate) (107.665)
23) Utile (perdita) dell’esercizio 108.821
ovvero
Risultato prima delle imposte 52.926
22) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate (55.895)
- Imposte correnti 26.605
- Imposte differite (anticipate) (82.500)
23) Utile (perdita) dell’esercizio 108.821
in quest’ultimo caso non si evidenzia l’Ires in quanto il reddito fiscale è stato completamente assorbito da parte delle perdite riportabili.
Ovviamente, sia nella nota integrativa (art.2427 n.14 c.c.) che nella relazione sulla gestione si evidenzieranno le informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata, compilando i relativi prospetti.
Altri, di parere contrario, pongono la questione in altro modo e solo ai fini dell’allocazione del beneficio connesso a perdite riportabili. Infatti intendono rilevare il beneficio di euro 82.500 a sopravvenienze attive (voce E 20 varie del conto economico) giustificando tale impostazione perché il beneficio è riferito a precedenti esercizi, ovvero la società avrebbe dovuto rilevare in precedenti bilanci il beneficio (esempio bilancio 2002 o 2003).
Supportato dalla dottrina e dai principi contabili, ritengo che sia più corretta una delle due soluzioni sopra riportate (cioè imputazione alla voce 22), in quanto in passato non sussistevano i requisiti per il riconoscimento del beneficio. Solo nell’esercizio 2004 tali benefici sono emersi e, pertanto, solo nel 2004 è stato possibile iscrivere a bilancio tale situazione.
La voce E 20 varie del Conto economico accoglie proventi che non trovano collocazione nella gestione ordinaria dell’impresa e dal punto di vista contabile le sopravvenienze ed insussistenze sono relative ad eventi eccezionali, normalmente estranei alla attività di gestione. Un’interpretazione ancora più restrittiva viene data alla possibilità di utilizzazione della voce 'E20' dalla relazione di accompagnamento al D.Lgs.127/91. Esplicitamente essa pone l’accento sul fatto che con l’aggettivo 'straordinari' non si allude all’eccezionalità o anormalità dell’evento, bensì all’estraneità all’attività ordinaria della fonte del provento.
La ringrazio e le invio i miei più cordiali saluti.
Prov. Bari
Parere
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che concordo pienamente con la Sua corretta interpretazione, perché nella fattispecie, secondo me, non si realizzano le speciali e tassative condizioni di cui all’art. 88 nuovo TUIR (sopravvenienze attive- prima art. 55 vecchio TUIR).
Distinti saluti.