PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/06/2005

In sede contenziosa potrà far valere il principio dell’errore scusabile

Quesito

Con la presente, nel ringraziarLa, per la preziosa collaborazione che con molta umiltà mette a disposizione di tutti noi operatori del settore, Le sarei ancora una volta grato se volesse fornirmi il suo pezioso parere relativamente al seguente quesito.

Ad un contribuente, in data 18.02.2003, veniva notificato un questionario, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 600/73, con il quale, si chiedevano documenti e notizie in merito alla cessione di un suolo edificatorio, avvenuta nel 1998.

Entro i 15 giorni, previsti dalla norma, si provvedeva a fornire tutti i documenti e le notizie richieste facendo altresì presente, che il contribuente, non aveva dichiarato la plusvalenza di cessione, in quanto pensava di non doverlo fare perchè dichiarava in Germania, dove all'epoca viveva, tutti i redditi percepiti in quella nazione, dimenticandosi dei redditi prodotti in Italia.

Successivamente, in data 03.04.2003, l'Agenzia delle Entrate, notificava un avviso di accertamento, con il quale chiedeva l'IRPEF sulla plusvalenza non dichiarata, oltre sanzioni ed interessi.

In data 16.05.2003, definiva l'accertamento in questione, usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 15 della legge 289/2002 e successive modifiche ed integrazioni, pagando un importo pari al 30% delle maggiori imposte accertate a mezzo Mod. F24 con il codice tributo 8073.

Ma, in data 18/01/2005, gli veniva notificata una cartella esattoriale, emessa in seguito al mancato pagamento dell'avviso di accertamento in questione, maggiorata ovviamente di ulteriori sanzioni.

Si chiedeva pertanto lo sgravio della stessa, facendo presente che l'atto era stato definito con la sanatoria.

L'Agenzia rigettava l'istanza, motivando la decisione in considerazione del fatto che l'avviso di accertamento era stato notificato dopo il 31.12.2002.

Pertanto si chiede:

1. 'le proroghe dei termini previsti dalla legge 289/2002, non hanno stabilito che potevano essere definiti con l'art. 15 tutti gli atti notificati entro il 1/1/2004'?

2. Qualora l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, fosse corretta, si può fare ricorso al cosiddetto 'errore scusabile', e chiedere di pagare ora per allora gli importi richiesti con l'avviso di accertamento, magari maggiorati solo dagli interessi legali invece che delle sanzioni calcolate per intero?
Ed inoltre, questa eventuale agevolazione si richiede sempre all'Ufficio che ha emesso l'atto?

RingraziandoLa ancora, La saluto con affetto e stima.
Prov. Lecce

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le preciso che, secondo me, la rigida interpretazione dell’Agenzia delle Entrate contrasta con la volontà del legislatore, che era quella di definire gli atti rientranti nell’art. 15 della legge n. 289/2002, tenuto conto anche delle successive proroghe.

In ogni caso, in sede contenziosa, potrà sempre far valere il principio dell’errore scusabile che non è applicabile soltanto nelle ipotesi di cui all’art. 16 della Legge n. 289 cit. ma riguarda tutte le ipotesi di condono stabilite dal legislatore, come più volte precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Distinti saluti.