PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

02/06/2005

Regolarità notifica cartella esattoriale ICI a ruolo

Quesito

Le chiedo cortesemente:
la notifica dell'avviso di accertamento ai fini ICI è stata fatta alla nuora non convivente; l'atto non è stato opposto nel termine di giorni 60.

Il ruolo è stato notificato sempre alla nuora non convivente.

In entrambi i casi senza obbligo di consegna all'interessato, mio suocero, impossibilitato a difendersi in quanto vittima di ictus cerebrale.

Mia suocera può opporsi invocando la nullità della notifica in quanto nominata nel frattempo amministratrice di sostegno?

Peraltro i termini di accertamento sarebbero stati prescritti ed anche nel merito recenti sentenze della Cassazione rileverebbero il terreno pertinenziale dell'abitazione anziché tassato autonomamente.

L'eventuale ricorso scade fra pochi giorni.

Ringrazio anticipatamente.

Parere

Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto Le preciso che l’art. 60 D.P.R. 600/73 stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

Pertanto, essendo divenuto l’avviso di accertamento definitivo, ritengo che la sola cartella possa essere impugnata, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 546/1992, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, eccependo la irregolare ed illegittima notifica dell’avviso di accertamento originario. Il ricorso va proposto nei confronti del Comune, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 504/92 che recita: 'Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto'.

In merito alla legittimazione attiva all’impugnazione la Legge 9 gennaio 2004, n. 6 che ha istituito l’amministrazione di sostegno, all’art. 3 stabilisce che Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Pertanto, se il decreto con cui sua suocera è stata nominata amministratrice di sostegno del marito le conferisce esplicitamente la sua rappresentanza processuale, nulla osta a che il ricorso possa essere inoltrato dalla signora medesima, sempre che non siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.

Infine, la pertinenza di un fabbricato non è soggetta a tassazione ICI, sempre che il contribuente dimostri le condizioni di cui all’art. 817 ed 818 del codice civile, nonché artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 (in tal senso, ultimamente, Corte di Cassazione – Sez. Trib. – sentenza n. 6505 del 25 marzo 2005, in Guida Normativa del Sole24Ore di venerdì 13 maggio 2005, pag. 20).

Distinti saluti.