PARERE

Dettaglio parere dell'Avv. Maurizio Villani in materia fiscale e tributaria

11/06/2005

Inosservanza degli studi di settore

Quesito

Una attività soggetta agli studi di settore è quasi una maledizione?

Vi disturbo, perché mi piacerebbe leggere qualche vostra opinione in proposito.

Confrontando l’esito degli studi di settore 2004 e quelli 2005 così detti 'evoluti', mi ritrovo ad avere un risultato alquanto diverso, infatti pur inserendo gli stessi dati negli stessi righi, lo studio Evoluto richiede maggiori ricavi: piccole cifre che vanno da euro 16.000,00 a euro 83.000,00.

Il fisco 'ha alzato il tiro', tuttavia ora la ditta che non si adegua (e conteremo quanti lo faranno) sarà controllata e verificata secondo uno strumento predisposto posteriormente all’anno di esercizio cui si riferisce e a bilanci chiusi.

Avendo avuto lo strumento per tempo si sarebbe potuto fare qualcosa, tipo rinviare un acquisto di attrezzatura o magari, perché no? licenziare qualche dipendente, tanto sta diventando tutta una giungla.

Mi sorge un dubbio: è lecito tutto questo?
Perché non possiamo avere gli studi di settore per l’anno di imposta 2005 nel corso dell’esercizio 2005?

Vi ringrazio per l’attenzione.
Prov. Salerno

Parere

Gentile Dott.ssa, concordo pienamente con le perplessità ed i rilievi da Lei sollevati.

In ogni caso, Le faccio presente che l’inosservanza degli studi di settore, secondo me, legittima l’ufficio a procedere SOLTANTO ad accertamenti analitici-induttivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, ma, contrariamente ai recuperi degli uffici fiscali, lo stesso studio di settore non può essere accertato come maggior imponibile evaso, in quanto l’ufficio deve avere ulteriori elementi di riscontro, non dovendosi limitare a recuperare pedissequamente quanto disposto dallo studio di settore, peraltro a fini diversi, come ho precisato in precedenza.

Infatti, il mero rinvio all’applicazione dello studio di settore rende l’avviso di accertamento totalmente privo di motivazione, e ciò può essere legittimamente contestato in sede contenziosa; a tal proposito, Le segnalo l’interessante sentenza n. 63/3/03 del 30/12/2003 della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata – Sez. III – (in Guida Normativa del Sole24Ore n. 13 di venerdì 23 gennaio 2004, pagg. 32 e ss.).

Distinti saluti.